Avamprogetto_1
Consultazione 2004/119: Avamprogetti e rapporti concernenti le modifiche delle ordinanze 1 - 3 sul Codice penale svizzero e dell'ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato · 8 pagine
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3Se è ordinata l’esecuzione di una pena precedentemente sospesa a beneficio di una misura, senza che venga pronunciata una pena unica giusta l’articolo 62a capoverso 2 CP, il Cantone il cui giudice ha irrogato la pena detentiva è competente a eseguire la pena residua.
4Le spese d’esecuzione sono assunte dai Cantoni cui compete l’esecuzione delle pene residue e delle pene la cui sospensione condizionale è revocata. L’articolo 6 capoverso 2 si applica alle pene detentive.
Art. 11 Pene uniche
Variante 1
1La pena unica di cui agli articoli 46 capoverso 1, 62a capoverso 2 o 89 capoverso 6 CP è eseguita dal Cantone il cui giudice l’ha irrogata.
2Il Cantone cui compete l’esecuzione ne sostiene le spese. Il ricavo delle pene pecuniarie gli appartiene.
Variante 2
1Invariato
2Le spese di esecuzione sono ripartite proporzionalmente tra i Cantoni i cui giudici hanno irrogato una pena compresa nella pena unica.
3Il ricavo delle pene pecuniarie è attribuito proporzionalmente ai Cantoni i cui giudici hanno irrogato una pena compresa nella pena unica.
Sezione 3: Introduzione a titolo sperimentale di nuove pene o misure oppure di nuove forme di esecuzione
Art. 12 Esecuzione di pene detentive sotto forma di arresti domiciliari elettronici
1Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (Dipartimento) può autorizzare un Cantone, in via sperimentale e per un tempo determinato, a eseguire sotto forma di sorveglianza elettronica esterna all’istituto penitenziario le pene detentive previste dal CP e le privazioni della libertà previste dalla legge federale del 20 giugno 20036 sul diritto penale minorile la cui durata sia compresa tra 1 e 12 mesi.
2Può inoltre autorizzare un Cantone a eseguire nella predetta forma una pena detentiva o una privazione di libertà che volge al termine, combinandola con il regime del lavoro e dell’alloggio esterni di cui all’articolo 77° capoverso 3 CP o in sua vece, per una durata compresa tra 1 e 12 mesi.
3Il Dipartimento può, nell’autorizzazione, stabilire condizioni e oneri.
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