Avamprogetto_1

Consultazione 2004/119: Avamprogetti e rapporti concernenti le modifiche delle ordinanze 1 - 3 sul Codice penale svizzero e dell'ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato · 8 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 4Fedlex · Progetto

3Nel calcolo di cui ai capoversi 1 e 2 si tiene conto anche della pena residua conseguente alla revoca della liberazione condizionale.

Art. 6 Pene detentive eseguibili simultaneamente pronunciate in Cantoni diversi

1Se, nell’esecuzione, vi è concorso di pene detentive irrogate in diversi Cantoni e questi non convengono altrimenti, l’esecuzione comune a tenore dell’articolo 4 è assunta e ordinata dal Cantone il cui giudice ha pronunciato la pena più lunga. Il Cantone che ha assunto l’esecuzione comune prende inoltre le decisioni inerenti all’esecuzione delle pene detentive pronunciate negli altri Cantoni.

2Le spese di esecuzione sono ripartite proporzionalmente tra i Cantoni interessati.

Art. 7 Misure terapeutiche stazionarie eseguibili simultaneamente

Variante 1 (analoga al vigente art. 2 cpv. 8 OCP 1)

1Se, nell’esecuzione, vi è concorso di misure terapeutiche stazionarie a tenore degli articoli 59 – 61 CP, l’autorità competente fa eseguire la misura più urgente o più appropriata e sospende l’esecuzione delle altre.

2Se più misure in concorso tra loro si rivelano ugualmente urgenti o appropriate, l’autorità competente ordina l’esecuzione simultanea se è disponibile un’istituzione adeguata.

3Se, nel corso dell’esecuzione delle misure ordinate secondo il capoverso 1 o 2, misure sospese si rivelano altrettanto oppure più urgenti o appropriate, l’autorità competente ne ordina l’esecuzione congiuntamente alle misure precedentemente disposte o in luogo di queste ultime.

4Se le misure in concorso tra loro sono state disposte da sentenze pronunciate in Cantoni diversi, le autorità competenti dei Cantoni in questione concordano quali delle misure vadano eseguite. Se i Cantoni non convengono altrimenti, l’esecuzione secondo il capoverso 1 è assunta e ordinata dal Cantone il cui giudice ha pronunciato la misura cui viene data esecuzione. Se più misure devono essere eseguite simultaneamente in virtù del capoverso 2, l’esecuzione è assunta e ordinata dal Cantone la cui sentenza è passata in giudicato per ultima. La decisione e l’esecuzione di cui al capoverso 3 competono al Cantone cui incombe l’esecuzione secondo il capoverso 1 o 2.

Variante 2

1Se, nell’esecuzione, vi è concorso di misure terapeutiche stazionarie a tenore degli articoli 59 – 61 CP, l’autorità competente fa eseguire la misura disposta dalla sentenza passata in giudicato per ultima e sospende l’esecuzione delle altre.

2Se, nel corso dell’esecuzione delle misure ordinate secondo il capoverso 1, misure sospese si rivelano altrettanto o più necessarie, l’autorità competente ne ordina