Avamprogetto_1
Consultazione 2004/119: Avamprogetti e rapporti concernenti le modifiche delle ordinanze 1 - 3 sul Codice penale svizzero e dell'ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato · 8 pagine
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2Se le misure in concorso tra loro sono state disposte da sentenze pronunciate in Cantoni diversi, l’esecuzione dell’internamento è assunta e ordinata dal Cantone il cui giudice l’ha disposto.
Variante 2
1Se, nell’esecuzione, una o più misure terapeutiche stazionarie a tenore degli articoli 59 - 61 CP sono in concorso con un internamento a tenore dell’articolo 64 capoverso 1 CP e l’internamento è stato disposto dalla sentenza passata in giudicato per ultima, l’autorità competente fa eseguire l’internamento e sopprime le altre misure. L’esecuzione dell’internamento è retta dagli articoli 64 – 65 CP.
2L’articolo 7 è applicabile se una misura a tenore degli articoli 59 – 61 CP è stata disposta dalla sentenza passata in giudicato per ultima. Se, nel corso dell’esecuzione della misura terapeutica, l’internamento sembra rivelarsi necessario, l’autorità competente ne dispone l’esecuzione e sopprime le altre misure.
3Se le misure in concorso tra loro sono state disposte da sentenze pronunciate in Cantoni diversi, l’esecuzione dell’internamento è assunta e ordinata dal Cantone il cui giudice l’ha disposto.
Art. 9 Pene detentive e misure terapeutiche stazionarie eseguibili simultaneamente
1Se, nell’esecuzione, una o più misure terapeutiche stazionarie a tenore degli articoli 59 - 61 CP sono in concorso con una o più pene detentive, le misure sono eseguite prima delle pene detentive. L’autorità competente sospende sia le pene detentive pronunciate unitamente alle misure, sia quelle in concorso con le misure. Gli articoli 62 - 62d CP si applicano per analogia alla conclusione delle misure e all’esecuzione delle pene detentive sospese. Nei casi di cui all’articolo 62c capoversi 3, 4 e 6 CP, la decisione spetta al giudice che ha disposto la misura cui è stata data esecuzione.
2Se, nell’esecuzione, un internamento a tenore dell’articolo 64 capoverso 1 CP è in concorso con una o più pene detentive, l’esecuzione dell’internamento è differita fintanto che l’autore sconta una pena detentiva.
Art. 10 Revoca della sospensione condizionale e ripristino dell’esecuzione
1Se viene revocata la sospensione condizionale di una pena (pena pecuniaria, lavoro di pubblica utilità o pena detentiva) senza che venga pronunciata una pena unica giusta l’articolo 46 capoverso 1 CP, l’esecuzione della pena spetta al Cantone il cui giudice l’ha irrogata.
2Se è disposto il ripristino dell’esecuzione dopo la liberazione condizionale senza che venga pronunciata una pena unica giusta l’articolo 89 capoverso 6 CP, l’esecuzione della pena residua compete al Cantone che ha eseguito la pena detentiva sino al momento della liberazione condizionale.