Avamprogetto_1

Consultazione 2004/119: Avamprogetti e rapporti concernenti le modifiche delle ordinanze 1 - 3 sul Codice penale svizzero e dell'ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato · 8 pagine

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Art. 13 Valutazione delle esperienze

1I Cantoni valutano le esperienze compiute con le sanzioni e le forme d’esecuzione menzionate nella presente ordinanza e ne riferiscono al Dipartimento.

2Il Dipartimento determina quando siffatti rapporti debbano essere presentati e indica su quali dati statistici o d’altra natura debba fondarsi la valutazione.

Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 14 Abrogazione del diritto previgente

Le seguenti ordinanze sono abrogate:

1. l’ordinanza (1) del 13 novembre 19737 sul Codice penale svizzero (OCP 1);

2. l’ordinanza (2) del 6 dicembre 19828 sul Codice penale svizzero (OCP 2);

3. l’ordinanza (3) del 16 dicembre 19859 sul Codice penale svizzero (OCP 3).

Art. 15 Disposizioni transitorie

...

Art. 16 Attuazione

La presente ordinanza entra in vigore il ...

7 RU 1973 1841

8 RU 1982 2237

9 RU 1985 1941