Avamprogetto_1
Consultazione 2004/119: Avamprogetti e rapporti concernenti le modifiche delle ordinanze 1 - 3 sul Codice penale svizzero e dell'ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato · 8 pagine
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l’esecuzione congiuntamente alle misure precedentemente disposte o in luogo di queste ultime.
3Se le misure in concorso tra loro sono state disposte da sentenze pronunciate in Cantoni diversi e i Cantoni interessati non convengono altrimenti, l’esecuzione secondo il capoverso 1 è assunta e ordinata dal Cantone la cui sentenza è passata in giudicato per ultima. A tale Cantone competono inoltre la decisione e l’esecuzione delle misure di cui al capoverso 2.
Variante 3
1Se, nell’esecuzione, vi è concorso di misure terapeutiche stazionarie a tenore degli articoli 59 – 61 CP, l’autorità competente fa eseguire le misure necessarie in applicazione analogica dell’articolo 56a CP e sospende l’esecuzione delle altre.
2Se, nel corso dell’esecuzione delle misure ordinate secondo il capoverso 1, misure sospese si rivelano altrettanto o più necessarie, l’autorità competente ne ordina l’esecuzione congiuntamente alle misure precedentemente disposte o in luogo di queste ultime.
3Se le misure in concorso tra loro sono state disposte da sentenze pronunciate in Cantoni diversi, le autorità competenti dei Cantoni in questione concordano quali delle misure vadano eseguite. Se i Cantoni interessati non convengono altrimenti, l’esecuzione secondo il capoverso 1 è assunta e ordinata dal Cantone il cui giudice ha pronunciato la misura cui viene data esecuzione. Se più misure devono essere eseguite simultaneamente, l’esecuzione è assunta e ordinata dal Cantone la cui sentenza è passata in giudicato per ultima. La decisione e l’esecuzione di cui al capoverso 2 competono al Cantone cui incombe l’esecuzione secondo il capoverso 1.
Tutte le varianti vanno completate dai seguenti capoversi:
Il Cantone che ha assunto l’esecuzione comune di più misure prende inoltre le decisioni inerenti all’esecuzione delle misure disposte da altri Cantoni.
Gli articoli 62 - 62d CP si applicano per analogia alla conclusione delle misure eseguite e all’esecuzione delle misure sospese. Nei casi di cui all’articolo 62c capoversi 3, 4 e 6 CP, la decisione spetta al giudice che ha disposto la misura cui viene data esecuzione.
Art. 8 Misure terapeutiche stazionarie e internamento giusta l’articolo
64 capoverso 1 CP eseguibili simultaneamente
Variante 1
1Se una o più misure terapeutiche stazionarie a tenore degli articoli 59 - 61 CP sono in concorso con un internamento a tenore dell’articolo 64 capoverso 1 CP, l’autorità competente fa eseguire l’internamento e sopprime le altre misure. L’esecuzione dell’internamento è retta dagli articoli 64 – 65 CP.