Rapporto sui risultati
Consultazione 2004/60: Modifica della legge federale sull'imposizione degli oli minerali · 12 pagine
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efficace per diminuire le emissioni di CO2 e di sostanze nocive per l’aria nel traffico stradale al fine di raggiungere gli obiettivi fissati in materia di riduzione del CO2.
Soltanto due partecipanti alla consultazione (USS e hôtellerie suisse) non sono d’accordo con la promozione dei carburanti “puliti” mediante riduzioni fiscali. Essi temono che la modifica della legge sull’imposizione degli oli minerali proposta sovraccaricherà l'agenda nel campo della protezione del clima. Si propone quindi di attendere dapprima l’esito della consultazione relativa alla legge sul CO2.
Vari partecipanti chiedono un'introduzione più rapida possibile delle riduzioni fiscali sui carburanti "puliti". Essi invocano l’osservanza del termine del 1.1.2007 per l’entrata in vigore della revisione della legge sull’imposizione degli oli minerali.
4 Valutazione dei singoli punti
I punti commentati dai partecipanti alla consultazione riguardano essenzialmente:
- l’art. 12a (nuovo): agevolazione fiscale per il gas naturale e il gas liquido
- l’art. 12b cpv. 1: esenzione dall’imposta per i carburanti provenienti da materie
prime rinnovabili
- l’art. 12b cpv. 2: lista dei prodotti
- l’art. 12b cpv. 3: comprova di un bilancio ecologico globale positivo
- l’art. 12c: neutralità dei proventi / compensazione delle perdite fiscali
- l’art. 20a: dichiarazione fiscale di miscele di carburanti
- la cifra III: limitazione temporale del provvedimento
- l’entrata in vigore del provvedimento
- le ripercussioni
Le opinioni, i suggerimenti e le richieste presentati dai partecipanti alla consultazione non vengono né ponderati né valutati. I particolari relativi alle singole prese di posizione sono desumili dall’allegato 2.
Art. 12a (nuovo): agevolazione fiscale per il gas naturale e il gas liquido
L’agevolazione fiscale proposta per il gas naturale e quello liquido riscuote il
consenso della maggior parte dei partecipanti alla consultazione. Tre di essi (canton GR, conferenza dei direttori cantonali delle finanze e FSE) sono tuttavia contrari ai privilegi fiscali per il gas naturale. Poiché il gas naturale è una materia prima fossile finita, l’importo dell’agevolazione fiscale (40 centesimi al litro equivalente di benzina) è da considerarsi troppo elevato. Secondo il canton GR la riduzione fiscale nella legge sull’imposizione degli oli minerali dovrebbe essere fissata al massimo a 40 centesimi al litro equivalente di benzina e non dovrebbe essere sfruttata
completamente dal Consiglio federale. Dato che il vantaggio fiscale per il gas naturale e quello liquido è accentuato dalla compensazione delle perdite mediante l’aliquota d’imposta gravante la benzina, il canton GR raccomanda di abbinare la riduzione sui carburanti "puliti" e l’imposta effettiva sulla benzina. La FSE è del parere che anziché un'importante riduzione sul gas naturale, poco specifica, si dovrebbe introdurre uno sconto più esiguo (10 - 15 centesimi), completato con un sistema “Bonus – Malus” attraverso la tassa sul CO2 e una forte differenziazione dei tributi d’importazione sugli autoveicoli.