Disegno

Consultazione 2004/86: Censimento della popolazione 2010 · 41 pagine

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Associazioni di Comuni e servizi di controllo degli abitanti

SSV e SVEK ritengono che il livello dell’ordinanza è sufficiente. L’elenco corrisponde a ciò che è rilevato abitualmente dai servizi di controllo degli abitanti.

Chiese

Per le chiese (RKZ e VFG), l’elenco delle caratteristiche obbligatorie deve figurare nella legge. La caratteristica dell’appartenenza a una chiesa nazionale deve essere inclusa ed è auspicabile (RKZ), o addirittura indispensabile (VFG), un’estensione a tutte le religioni, per esempio mediante delle preregistrazioni basate sulle nomenclature del CFP.

Pareri spontanei

Dalle prese di posizione spontanee emerge che le città e le associazioni di datori di lavoro privilegiano l’integrazione dell’elenco obbligatorio nella legge. GastroSuisse chiede che la possibilità per i Cantoni di esigere altre caratteristiche, oltre l’elenco dell’art. 6, sia delimitata chiaramente visto l’obbligo di notifica rivolto ai datori di lavoro.

Una minoranza auspica la revisione dell’elenco dell’art. 6, l’inclusione del luogo di nascita, della totalità dei luoghi d’origine e dell’indirizzo di destinazione completo e la precisazione della data della mutazione. Inoltre, una base giuridica dovrebbe obbligare le amministrazioni immobiliari a fornire le indicazioni relative agli identificatori dell’edificio e dell’abitazione.

ISACA e le città di Soletta e Winterthur considerano sufficiente il livello dell’ordinanza, che dovrebbe essere oggetto di una consultazione separata. Soletta ritiene giuste, sufficienti e necessarie le caratteristiche dell’elenco obbligatorio. ISACA non si pronuncia sull’utilità delle caratteristiche selezionate. Per Winterthur, l’elenco dovrebbe comprendere le caratteristiche “data del matrimonio, della separazione e del divorzio”. Tutte e tre ritengono che l’elenco dovrebbe essere compilato in collaborazione con gli ambienti interessati.

La necessità di introdurre nell’elenco delle caratteristiche obbligatorie l’appartenenza a una chiesa nazionale è espressa da una minoranza di partecipanti, che sottolinea inoltre che la libertà di coscienza e di credo impedisce allo Stato di limitare la scelta a determinate religioni.