Disegno

Consultazione 2004/86: Censimento della popolazione 2010 · 41 pagine

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sue informazioni. Losanna e AVDCH ricordano che le disposizioni di protezione dei dati che sono state ritirate dal disegno prevedevano un diritto di correzione.

Il Centre patronal non si pronuncia direttamente sulla questione, ma osserva più in generale che l’art. 65 cpv. 2 Cost non è sufficiente per formulare dei principi sull’obbligo di notifica.

Domanda 6 : “Come valutate le direttive concernenti l’obbligo di notifica, introdotte per garantire la qualità dei dati contenuti nei registri?”

Art. 10 Obbligo di notifica personale

I Cantoni emanano le norme necessarie affinché:

a. le persone fisiche si annuncino, personalmente o tramite terzi autorizzati a rappresentarle, presso il servizio ufficiale competente per la tenuta del registro degli abitanti entro 14 giorni dal trasloco;

b. le persone soggette all’obbligo di notifica forniscano informazioni conformi al vero sui dati di cui all’articolo 6 e, se del caso, documentino le loro indicazioni.

Art. 11 Obbligo di informare

1 I Cantoni emanano le norme necessarie affinché, su richiesta, nei casi in cui l’obbligo di notifica personale ai sensi dell’articolo 10 non è adempiuto, le seguenti persone forniscano gratuitamente ai servizi ufficiali competenti per la tenuta dei registri degli abitanti informazioni sulle persone soggette all’obbligo di notifica:

a. i locatori e le amministrazioni immobiliari sugli inquilini residenti, in arrivo e in partenza;

b. i datori di lavoro sulle persone alle loro dipendenze;

c. gli alloggiatori sulle persone che risiedono nella loro economia domestica;

d. le aziende industriali sui traslochi di persone all’interno dello stesso immobile.

2 Su richiesta, nei casi in cui l’obbligo di notifica personale ai sensi dell’articolo 10 non è adempiuto, la Posta comunica gratuitamente ai servizi ufficiali competenti per la tenuta dei registri degli abitanti indirizzi postali di abitanti.

3 I Cantoni emanano le norme necessarie affinché le informazioni derivanti da questo obbligo di

informare non siano utilizzate quale base per decisioni e misure a scapito degli interessati.

Cantoni

Tutti i Cantoni, salvo AR, TG, ZG e in parte TI, sostengono l’obbligo di notifica personale e l’obbligo di informare in generale. Per NE, “l’obbligo di notifica è essenziale per garantire la qualità dei dati registrati, e quindi la qualità delle statistiche prodotte. È quindi importante che questo punto sia disciplinato nella legge.”

AR, TG e ZG ritengono che questi principi, che sconfinano nelle competenze cantonali nella misura in cui non sono giustificati da una necessità statistica, non dovrebbero figurare nel disegno di legge. TI sostiene l’obbligo di notifica dell’amministrato, ma per il resto condivide il parere di AR e TG.

Al contrario, NW e UR auspicano che la Confederazione legiferi in modo esaustivo in materia. Dal canto suo, GR ritiene che per gli obblighi di informare (ad esempio per un datore di lavoro situato in un altro Cantone) si potrebbe avvalersi di un principio di assistenza reciproca intercantonale o di una legislazione federale.

BS e BE pensano che i trasferimenti all’interno dello stesso immobile debbano essere considerati esplicitamente trasferimenti effettivi.

Per l’esecuzione dell’obbligo di notifica personale, BE ritiene che un’ordinanza potrebbe permettere l’utilizzazione dei dati di INFOSTAR a titolo di documenti d’identificazione. ZH auspica che anche l’amministrato possa procedere alla notifica per posta elettronica.