Disegno
Consultazione 2004/86: Censimento della popolazione 2010 · 41 pagine
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Domanda 5: “Come valutate la proposta di creare un sistema elettronico di notifica e di mutazione tra i registri degli abitanti per gli arrivi e le partenze di persone ed economie domestiche in un’ottica di attualità e qualità dei dati dei registri?”
Art. 9 Scambio di dati in caso di trasloco
1 In caso di arrivi e partenze di abitanti, i dati di cui all’articolo 6 devono essere scambiati tra i registri degli abitanti dei Cantoni e Comuni interessati.
2 Lo scambio ha luogo per via elettronica e in forma codificata. Il Consiglio federale disciplina la
codificazione dei dati.
3 La Confederazione può mettere a disposizione dei servizi ufficiali e delle autorità competenti una piattaforma informatica corrispondente.
Cantoni
Tutti i Cantoni, salvo AR, TG e TI, sostengono l’introduzione dello scambio elettronico di dati tra registri degli abitanti. L’ottimizzazione del processo di notifica andrà a beneficio sia della statistica che dell’amministrazione (LU). In ogni caso, sottolineano – come la maggior parte dei Cantoni favorevoli – che la codificazione dei dati è indispensabile per assicurare la protezione dei dati.
AR, BL, LU, TI e ZG considerano contradditori l’art. 3, che parla ancora di “schedari manuali”, e l’art. 9, che presuppone l’esistenza di uno schedario informatico.
GR si oppone alla trasmissione elettronica obbligatoria per motivi di costo e teme le incompatibilità informatiche. Auspica il mantenimento di schedari manuali per i Comuni più piccoli. AG vorrebbe che si esaminasse l’opportunità di questa soluzione per loro e si schiera a favore di una soluzione centralizzata a livello federale o cantonale. NW chiede delle precisazioni sui costi e sulle compatibilità informatiche.
BS, GL, SO, UR e VD ritengono che la partecipazione finanziaria e organizzativa della Confederazione, segnatamente attraverso l’obbligo di mettere a disposizione la sua rete, è una condizione indispensabile. Per VD, la responsabilità della Confederazione è esplicita nell’ambito degli scambi intercantonali.
GE pensa che un trasferimento elettronico obbligatorio dei dati sia facilmente realizzabile sul piano tecnico e permetterebbe di agevolare la gestione e di migliorare la qualità degli schedari. Ciononostante, questa soluzione deresponsabilizza il cittadino, che corre il rischio di perdere il controllo dell’informazione. BS, GE, JU, NE e ZH ritengono che la protezione dei dati presuppone che l’amministrato sia a conoscenza del fatto che vi è uno scambio dei suoi dati e informato del suo contenuto e abbia così la possibilità di farli correggere.
Partiti politici
I partiti politici (PCS, PPD, PLR) approvano la proposta a patto che sia garantita la protezione dei dati. Il PPD auspica una soluzione proporzionata per i Comuni piccoli. Il PCS chiede che l’amministrato sia avvisato dello scambio dei suoi dati e del suo tenore, per controllo.