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Consultazione 2004/86: Censimento della popolazione 2010 · 41 pagine

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Domanda 4 : “Le caratteristiche contenute nei registri degli abitanti vanno indicate esplicitamente in modo esaustivo nella legge oppure vanno disciplinate a livello di ordinanza? Come giudicate la scelta delle caratteristiche?”

Art. 6 Contenuto minimo

Per ogni persona domiciliata o soggiornante, i registri comunali o cantonali degli abitanti

contengono almeno i dati sui seguenti identificatori e caratteristiche:

a. identificatore personale federale;

b. numero UST del Comune e nome ufficiale del Comune;

c. identificatore dell’edificio in base al Registro federale degli edifici e delle abitazioni (REA) dell’UST;

d. identificatore dell’abitazione in base al REA ed economia domestica d’appartenenza;

e. cognome e nomi ufficiali;

f. indirizzo della residenza e indirizzo postale, inclusi il numero postale d’avviamento e il luogo;

g. data di nascita;

h. per gli svizzeri, luogo di attinenza;

i. sesso;

j. stato civile;

k. nazionalità;

l. per gli stranieri, tipo di permesso;

m. residenza o soggiorno nel Comune;

n. Comune di residenza;

o. arrivo: data e Comune di provenienza, rispettivamente Stato di provenienza;

p. partenza: data e Comune di destinazione, rispettivamente Stato di destinazione;

q. trasloco nel Comune: data;

r. diritto di voto e di eleggibilità a livello federale, cantonale e comunale;

s. data del decesso;

t. data della mutazione.

Art. 7 Altre caratteristiche

L’iscrizione di caratteristiche non menzionate all’articolo 6, in particolare l’appartenenza a una chiesa nazionale o a un’altra comunità religiosa riconosciuta dal diritto pubblico, è retta dai requisiti del catalogo ai sensi dell’articolo 4, capoverso 4, a condizione che la caratteristica figuri nel catalogo.

Art. 8 Determinazione e aggiornamento dell’identificatore dell’abitazione e dell’economia domestica

d’appartenenza

Per determinare e aggiornare l’identificatore dell’abitazione e l’economia domestica d’appartenenza di una persona possono essere riportate nei registri degli abitanti le seguenti caratteristiche contenute nel REA:

a. numero dell’edificio del Cantone o del Comune;

b. indirizzo dell’edificio, inclusi il numero postale d’avviamento e il luogo;

c. numero della particella;

d. stato dell’edificio (in progetto/terminato/demolito);

e. categoria dell’edificio (residenziale/non residenziale);

f. numero di piani;

g. numero di locali abitabili separati nell’edificio (mansarde);

h. numero dell’abitazione del Cantone o del Comune;

i. piano dell’abitazione;

j. ubicazione dell’abitazione (numero dell’entrata e altre indicazioni);

k. numero di stanze o locali abitabili;

l. superficie dell’abitazione.

Cantoni

La maggior parte dei Cantoni, salvo JU, NE e VS, ritiene che l’elenco delle caratteristiche obbligatorie deve figurare esplicitamente ed esaustivamente nella legge, in modo da assicurare la trasparenza, la legittimità democratica e la necessaria certezza giuridica, nonché una certa stabilità nel corso del tempo. JU, NE e VS pensano invece che una soluzione del genere è troppo rigida e che si tratta di una questione tecnica che può essere disciplinata mediante un’ordinanza, che dovrebbe essere oggetto di una consultazione separata.