Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/105: Revisione parziale della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) · 56 pagine
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Il progetto è compatibile anche con gli obblighi contratti in seno all'OMC. Essendo il principio "Cassis de Dijon" applicabile ai prodotti legalmente immessi in commercio nella CE, i beni importati in Svizzera da Paesi terzi extraeuropei e già in circolazione sul mercato comunitario hanno accesso anche al mercato svizzero. Inoltre – analogamente a quanto avviene nella CE – in virtù dell'articolo 16b capoverso 1 lettera c il principio "Cassis de Dijon" è applicabile nei confronti di tutti gli Stati con cui in almeno un settore la Svizzera ha concluso accordi di mutuo riconoscimento delle valutazioni della conformità. Adottando il principio "Cassis de Dijon" anche nei confronti di altri partner commerciali ai sensi dell'articolo 16b capoverso 1 lettera c, la Svizzera adempie ai propri obblighi relativi al trattamento della nazione più favorita contratti nel quadro dell'OMC.
3.4 Costituzionalità
La LOTC è stata emanata quando era in vigore la vecchia Costituzione federale, secondo le competenze della Confederazione in materia di affari esteri e gli articoli 31bis capoversi 1 e 2 nonché 64bis della Costituzione allora vigente – corrispondenti agli articoli 54, 95, 101 e 123 della nuova Costituzione.
Conformemente all'articolo 95 della Costituzione federale (Cost.)66 la Confederazione può emanare prescrizioni sull’esercizio dell’attività economica privata e provvede alla creazione di uno spazio economico svizzero non discriminante. Facendo riferimento alla dottrina dominante, si può ritenere che in linea di principio questa disposizione assegna alla Confederazione vaste competenze in materia di regolamentazione – in un'ottica di polizia – di questioni specificamente legate all'immissione in commercio di prodotti da parte di soggetti economici privati. A complemento di quanto precede, va rilevato che gli articoli 54 e 101 Cost. definiscono le competenze della Confederazione riguardo agli affari esteri e alla politica economica esterna. Da ultimo, l'articolo 123 Cost. è alla base delle disposizioni penali supplementari contenute nel progetto.
La regolamentazione dell'accesso al mercato, elemento cardine della revisione della LOTC, ha lo scopo di rimuovere gli ostacoli tecnici al commercio al fine di promuovere la concorrenza in Svizzera e, di conseguenza, contribuire all'abbassamento dei prezzi e alla crescita economica. Ciò in virtù degli articoli menzionati come pure dell'articolo 94 Cost. - relativo ai principi dell’ordinamento economico - che assegna alla Confederazione il compito di provvedere per condizioni quadro favorevoli all’economia privata, anche mediante l'attuazione di misure per impedire la formazione di ostacoli tecnici al commercio.
66 RS 101