Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/105: Revisione parziale della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) · 56 pagine

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Perciò, il fatto di poter ottenere un'omologazione utilizzando i medesimi documenti impiegati all'estero rappresenta un'importante facilitazione sotto il profilo economico. Ciò è avvenuto per le automobili e potrebbe ripetersi anche nel caso dei medicamenti. Lo stesso principio "Cassis de Dijon" comporterà sgravi anche in ambito commerciale, impedendo in futuro a disposizioni nazionali poco evidenti, attualmente causa di limitazioni commerciali ingiustificate, di penalizzare le attività economiche. Un esempio: in seguito all'introduzione del principio "Cassis de Dijon", non sarebbe più necessario applicare la prescrizione relativa all'imballaggio delle barbatelle – 25 barbatelle innestate per mazzo o 50 per sacco, e 50 barbatelle franche per mazzo o 100 per sacco64 – se all'estero sono utilizzati altri tipi d'imballaggio. Ciò vale anche per l'obbligo relativo all'etichettatura dei detersivi in due lingue ufficiali che attualmente ostacola l'importazione in Svizzera di detersivi senza fosfati dalla Germania. In generale, l'applicazione del principio "Cassis de Dijon" porterà ad operare con volumi maggiori e margini più bassi, con esiti ancora da valutare in relazione agli utili. Si dovrà tener conto della tendenza generale seguita, a livello europeo, dalle organizzazioni di acquisto e distribuzione. Considerata l'attrattiva del nostro Paese agli occhi di tali organizzazioni, sarebbe inopportuno perseguire il mantenimento di strutture orientate alla realtà nazionale per mezzo di particolarità giuridiche ingiustificate, poiché i costi ricadrebbero sui consumatori locali.

3.2.3. Effetti per l'economia generale

La crescita del reddito familiare disponibile avrà effetti positivi sulla domanda interna e contribuirà al superamento della fase di crescita debole, consentendo risparmi di cui beneficerà l'intera economia nazionale grazie ad una maggiore produttività della manodopera e dei capitali. Non vi sono ragioni per ritenere che l'applicazione del principio "Cassis de Dijon" indurrebbe i fabbricanti svizzeri a considerare la possibilità di un trasferimento delle attività produttive nel SEE. La necessità di ottemperare a determinate prescrizioni svizzere non ha in alcun modo garantito che la Svizzera venisse scelta come luogo di produzione. Infatti, finora ciò è avvenuto anche all'estero, dove sono stati in parte fabbricati e confezionati prodotti secondo le prescrizioni svizzere. D'altra parte, a livello internazionale la Svizzera è ben posizionata riguardo a fattori locali come la vicinanza dei mercati di vendita, il livello formativo della manodopera o il carico fiscale. Maggiori possibilità di risparmio sui consumi intermedi possono soltanto accrescere l'attrattiva del nostro Paese, a condizione che fabbricanti e commercianti siano disposti a confrontarsi con una concorrenza più forte e a intraprendere i necessari adeguamenti. Ciò porterà innovazioni e ad una maggiore interrelazione della Svizzera con gli altri Paesi. Negli Stati che sono entrati a far parte dell'UE a metà anni novanta e che, di conseguenza, hanno potuto beneficiare dell'applicazione del principio "Cassis de Dijon", negli ultimi dieci anni le interrelazioni commerciali – certamente un fattore determinante la crescita economica – si sono evolute più rapidamente rispetto a quanto avvenuto in Svizzera.

3.2.4 Effetti per il livello di protezione delle consumatrici e dei consumatori

Il Trattato CE prevede che le prescrizioni in materia di protezione della moralità pubblica, dell'ordine e della sicurezza, della salute e della vita degli esseri umani, degli animali e delle piante perseguano un livello di protezione elevato. In linea di principio, l'apertura unilaterale del mercato svizzero ai prodotti immessi legalmente in commercio nella CE o nel SEE non dovrebbe perciò pregiudicare il livello di protezione dei consumatori in Svizzera, a condizione di garantire che i prodotti importati in Svizzera, o fabbricati nel nostro Paese secondo prescrizioni comunitarie, siano effettivamente conformi a queste ultime.

64 Si veda l'ordinanza del DFE sulle piante da frutto e di vite (RS 916.151.2), allegato 4 (relativo all'art. 21).