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Consultazione 2005/105: Revisione parziale della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) · 14 pagine

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Legge federale Progetto sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC)

Modifica del ...

(Le modifiche rispetto alla versione attuale sono marcate in giallo)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

vista la competenza della Confederazione in materia di affari esteri e visti gli articoli 31bis capoversi 1 e 2 e 64bis della Costituzione federale

visti

gli articoli 54, 94, 95, 101 e 123 della Costituzione federale1,

in applicazione dell'Accordo del 21 giugno 20012 di emendamento della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) e del suo allegato H;

in applicazione dell'Accordo del 22 luglio 19723 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea;

in applicazione dell'Accordo OMC del 15 aprile 19944 sugli ostacoli tecnici agli scambi;

visto il messaggio del Consiglio federale ...5,6

decreta:

Capitolo 1: Scopo, campo d'applicazione e definizioni

Art. 1 Scopo e oggetto

1 La presente legge stabilisce presupposti uniformi applicabili a tutti i settori di competenza della Confederazione con l’intento di impedire la formazione di ostacoli tecnici al commercio, di ridurli o di rimuoverli.

2 In particolare, fissa:

a. principi per l’elaborazione, l’adozione e la modificazione di prescrizioni tecniche;

b. competenze e compiti del Consiglio federale;

c. principi per l'accesso dei prodotti al mercato;

d. diritti e doveri generali delle persone interessate e disposizioni penali d’applicazione generale.

1 RS 101

2 RS 0.632.31; FF 2001 4499

3 RS 0.632.401

4 RS 0.632.20 Allegato 1A.6

5 FF 1995 II 393

6 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 883 884; FF 2001 4435).