Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/105: Revisione parziale della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) · 56 pagine

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In singoli casi tuttavia, l'apertura del mercato svizzero potrebbe portare ad un abbassamento del livello di protezione. In particolare, determinate indicazioni relative ai prodotti, volute a suo tempo dai consumatori, in futuro non potranno più essere richieste (ad es. la dichiarazione del Pese di produzione, la dichiarazione relativa alla presenza involontaria di allergeni, o le indicazioni di preparazione delle carni). La rinuncia alle indicazioni derogatorie rispetto alle normative comunitarie è giustificata se si considera che tutte le indagini economiche hanno evidenziato il rischio che proprio simili prescrizioni in materia di informazione sui prodotti possono determinare una preclusione del mercato, con un effetto rialzista sui prezzi al consumo. L'efficacia della disposizione già contenuta nella legge sull'informazione dei consumatori, relativa al riconoscimento secondo possibilità dell'equivalenza delle dichiarazioni estere, si è dimostrata insufficiente; in relazione ad essa non si è sviluppata nessuna prassi.

La prova dell'importanza delle prescrizioni in materia di dichiarazione è data dagli ostacoli all'importazione rilevati nel 2005 dalla Commissione della concorrenza. Tra tutti gli ostacoli tecnici al commercio, è risultato che una particolare importanza viene rivestita dalla divergenze tra le prescrizioni in materia di dichiarazione concernenti le derrate alimentari e altre merci del commercio al dettaglio, come i prodotti cosmetici e di pulizia. Gli oneri dovuti all'etichettatura portano ad una ridotta offerta di prodotti in Svizzera, riducendo in modo diretto la possibilità di godere dei soldi spesi. A ciò si aggiunge un effetto indiretto: la minore scelta di prodotti determina una minore concorrenza tra i prodotti simili, consentendo la realizzazione di maggiori margini commerciali. I risultati dei sondaggi svolti in ambito commerciale confermano tale rapporto.

3.2.5. Effetti per l’ambiente

Per quanto riguarda il livello di protezione, le differenze tra la legislazione della CE, o degli Stati membri dell'UE, e il diritto svizzero sussistono soprattutto nel settore ambientale e in quello della protezione degli animali. In tali ambiti, il mantenimento di divergenze rispetto al diritto vigente nella CE non viene messo in discussione. In particolare, non vanno mutate le disposizioni vigenti in Svizzera in materia di organismi geneticamente modificati (OGM) e di protezione degli animali. In quest'ultimo settore, sotto il profilo economico le restanti richieste di deroga risultano poco significative. Per ciò che concerne diverse richieste relative al mantenimento di divergenze rispetto alla legislazione della CE nel settore ambientale, si può osservare che anche singoli Stati membri della CE hanno avuto la possibilità di conservare, in determinati casi, un livello di protezione più elevato, in particolare nell'ottica dei futuri sviluppi nel settore armonizzato del diritto acquisito comunitario. Ciò è particolarmente il caso delle divergenze relative ai prodotti chimici.

Non appaiono senza importanza economica le divergenze nei settori degli impianti a combustione, degli scaldaacqua e dei prodotti chimici. Le divergenze nell'ambito relativo all'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici potrebbero determinare una certa preclusione del mercato. Per una parte di queste divergenze, non è sempre evidente per i commercianti sapere se esse riguardano i loro prodotti. Sarebbe pertanto interessato soprattutto il commercio di prodotti chimici, con conseguenze per l'intensità della concorrenza in tale ambito. I fabbricanti sembrano meno toccati dalla specificità delle richieste contemplate dalla legislazione svizzera in materia di prodotti chimici. Dalle indagini svolte, risulta che l'adeguamento al livello richiesto in Svizzera comporta raramente aumenti elevati dei costi di produzione a lungo termine.

Per ciò che concerne i mezzi di trasporto, le disposizioni deroganti adottate, per ragioni ambientali, nel settore delle imbarcazioni sportive rivestono un'importanza economica limitata. Le richieste concernono elementi costruttivi delle imbarcazioni (serbatoi con parete doppia, ecc.) la cui modifica a posteriori risulta spesso impossibile o molto laboriosa.