Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/105: Revisione parziale della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) · 56 pagine

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Se nel settore degli impianti a combustione e degli scaldaacqua la cifra d'affari corrisponde a diverse centinaia di milioni di franchi, nel ramo chimico si tratta di diversi miliardi. Considerato l'ammontare del fatturato, anche minime riduzioni percentuali del prezzo possono essere significative per gli acquirenti. Questi risparmi devono però essere raffrontati con le possibili uscite supplementari dovute ai maggiori costi che potrebbero essere generati dall'eliminazione di danni all'ambiente e alla salute. La cifra d'affari nel settore in cui l'armonizzazione delle prescrizioni concernenti i veicoli andrebbe evitata, non dovrebbe raggiungere il miliardo di franchi.

3.2.6. Alternative

Fermo restando l'obiettivo di poter offrire in Svizzera, a condizioni di prezzo favorevoli, una varietà di prodotti equivalente a quella dei Paesi limitrofi, la principale alternativa al principio "Cassis de Dijon" consiste nell'armonizzazione del diritto svizzero con quello dei nostri più importanti partner commerciali: i Paesi della CE65. Sulla base di diversi aspetti emersi dalle indagini svolte a proposito del principio "Cassis de Dijon", le autorità hanno deciso di proseguire il processo di armonizzazione in modo più sistematico e con maggiore rapidità. Sotto il profilo del peso economico delle attuali differenze normative, l'armonizzazione del diritto in materia di derrate alimentari riveste un ruolo di primaria importanza. Considerato che comunque in ambito CE continuerà a sussistere un settore non armonizzato, l'armonizzazione non può, da sola, sostituire le misure qui proposte. Analogamente a quanto avviene negli Stati CE, anche in Svizzera l'applicazione del principio "Cassis de Dijon" sarebbe complementare all'armonizzazione giuridica.

3.2.7 Idoneità all'attuazione

La procedura di cui all'articolo 20a consente uno sviluppo mirato della riveduta legge sul mercato interno. Secondo il nuovo articolo 2 capoverso 6 della legge suddetta, una decisione vale in tutta la Svizzera se riguardo a una merce, a un servizio o a una prestazione lavorativa, un’autorità esecutiva cantonale competente ha riconosciuto conforme al diritto federale o autorizzato l’accesso al mercato. L’autorità federale competente per l’esecuzione uniforme della legge è legittimata al ricorso. Per mezzo delle decisioni generali è ora possibile il trattamento dei casi contrari, in cui non si tratta di consentire l'accesso di un prodotto al mercato, bensì di rifiutarlo. Contemporaneamente, aumenta l'idoneità attuativa del diritto federale nei settori in cui gli aspetti esecutivi sono delegati ai Cantoni.

3.3 Rapporto con il diritto europeo e con gli obblighi internazionali della Svizzera

La revisione parziale della LOTC – finalizzata all'introduzione del principio del "Cassis de Dijon", di diritto comunitario – è compatibile con la legislazione della CE; tuttavia, come già accennato, essa travalica gli aspetti toccati dall'applicazione di detto principio nella CE. Diversamente dalla normativa CE, che fonda il principio in questione sulla reciprocità, il progetto prevede l'apertura unilaterale del mercato svizzero ai prodotti legalmente immessi in commercio nella CE o nel SEE. Affinché i fabbricanti svizzeri non risultino sfavoriti rispetto ai loro concorrenti della CE o del SEE, devono avere la possibilità di smerciare in Svizzera i prodotti conformi alle prescrizioni di uno Stato della CE o del SEE, legalmente immessi in commercio nello Stato in questione. Tuttavia, i prodotti fabbricati secondo le prescrizioni svizzere non possono accedere automaticamente anche ai mercati degli Stati della CE e del SEE: fatti salvi accordi contrari, i prodotti di provenienza svizzera dovranno soddisfare le prescrizioni degli Stati d'importazione.

65 Si veda il punto 1.3.2.2.