Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/105: Revisione parziale della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) · 56 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 52Fedlex · Rapporto esplicativo
l'immissione in commercio di determinati prodotti chimici continui ad essere richiesto un indirizzo in Svizzera, e che a causa dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici sussista incertezza riguardo alla possibilità che numerosi prodotti contengano sostanze vietate soltanto in Svizzera, ridurrà certamente i vantaggi portati dal presente progetto.
Per i fabbricanti attivi in Svizzera che beneficiano di un certo grado di protezione dovuto alle lacune in materia di armonizzazione delle normative tecniche svizzere e quelle degli Stati della CE o del SEE, l'applicazione del principio "Cassis de Dijon" comporterà un incremento della concorrenza. In particolare, ciò vale per i rami del settore alimentare più marcatamente commerciali, spesso ancora orientati al mercato nazionale quando non addirittura a quello regionale. Secondo il censimento delle aziende del 1995, delle 2800 piccole imprese produttive con un massimo nove collaboratori soltanto una su sette è attiva nell'esportazione. Queste imprese dovranno rispondere attuando le strategie solitamente seguite in queste situazioni: ridurre l'assortimento di prodotti per poter reggere la nuova concorrenza estera in un segmento di mercato più ristretto, producendo maggiori quantitativi di merce. Nel contempo è necessario rinnovare l'offerta, poiché diventerà sempre più difficile limitarsi a prodotti simili a quelli già offerti, sul mercato dei Paesi limitrofi, da fabbricanti esteri. Il presente progetto favorisce tali sviluppi, consentendo ai fabbricanti svizzeri di produrre con maggiore razionalità: i medesimi prodotti realizzati per il vasto mercato comunitario potranno in futuro essere offerti anche sul mercato svizzero, pure in caso di differenze tra le rispettive prescrizioni tecniche.
Va comunque osservato che tale processo si svolgerà in modo graduale, poiché l'adeguamento della legislazione svizzera in materia di derrate alimentari a quella comunitaria avverrà a tappe. Un passo importante è costituito dal raggiungimento dell'equivalenza delle prescrizioni per i prodotti disciplinati dagli allegati dell'accordo agricolo dei Bilaterali I, come ad esempio i latticini, i formaggi e i prodotti ottenuti da agricoltura biologica. In futuro, probabilmente il primo gennaio del 2007, le prescrizioni svizzere in materia d'igiene verranno adeguate alla normativa CE sulle derrate alimentari, affinché l'apertura dei mercati raggiunta nel quadro dell'accordo agricolo possa essere mantenuta. Finché il diritto svizzero continuerà a comprendere elementi fondamentalmente divergenti rispetto a quello comunitario, come ad esempio diverse concezioni dell'accesso al mercato delle derrate alimentari (divieto con riserva di autorizzazione anziché accesso al mercato accompagnato da una regolamentazione basata sul grado di rischio) nel settore alimentare rimarranno ostacoli che l'attuazione del principio "Cassis de Dijon" non può rimuovere. Sotto questo profilo, sarebbe necessaria una revisione della legge sulle derrate alimentari.
La concorrenza aumenterà anche a livello commerciale. L'acquisto delle merci presso importatori ufficiali o grossisti in Svizzera – che si occupano del disbrigo di tutte le formalità e che forniscono i prodotti già nella versione destinata al mercato svizzero, fornendo anche le necessarie indicazioni relative ai computi – pur essendo comodo risulta caro per i consumatori e non risponde più alle necessità attuali. Le moderne tecnologie di informazione e comunicazione consentono in misura sempre maggiore anche ai dettaglianti di acquistare direttamente da chi offre condizioni più favorevoli. A condizione che non vi siano oneri ingiustificati, ad esempio a causa della necessità di apporre ai prodotti iscrizioni in più lingue nazionali o di effettuare nuovamente una gravosa procedura di omologazione. Attualmente, i venditori finali di maggiori dimensioni – che non dovrebbero temere simili oneri – dubitano che il ricorso a canali di distribuzione alternativi rispetto a quelli previsti dal fabbricante garantisca loro di raggiungere i consumatori locali con i quantitativi di merce richiesti. Tuttavia, possono rafforzare la loro posizione nei confronti dei fabbricanti di prodotti diffusi a livello mondiale, differenziando le fonti di acquisto. Soprattutto quando si tratta di sondare le possibilità di mercato per prodotti realizzati da altri fabbricanti è importante che non si frappongano restrizioni commerciali statali, tali da rendere questa operazione eccessivamente onerosa dal punto di vista finanziario. In particolare, le omologazioni generano costi fissi che limitano sensibilmente la concorrenza esercitata dalle importazioni.