Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/106: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione degli animali · 79 pagine

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Infine è stata introdotta la tabella 28 con i requisiti minimi per la detenzione di pesci Koi.

Allegato 3 (Roditori da laboratorio)

Nell’allegato 3 i requisiti minimi per le specie animali elencate sono state adattate ai requisiti del Consiglio d’Europa. L’elenco dei roditori da laboratorio è stato esteso al gerbillo della Mongolia poiché si tratta di un roditore impiegato spesso nella sperimentazione animale. In una tabella sono riportati i valori per gli animali non utilizzati per l’allevamento (tabella 31) e in un’altra quelli per gli animali utilizzati per l’allevamento (tabella 32).

Per i necessari adeguamenti delle detenzioni di animali da laboratorio in cui sono tenute le specie animali di cui all’allegato 3 è previsto un termine transitorio di un anno.

Infine, nella tabella 33 sono stabiliti i requisiti minimi per la detenzione di primati nei centri di detenzioni di animali da laboratorio.

Allegato 4 (Spazio minimo necessario per il trasporto di animali da reddito)

Il contenuto dell’allegato 4 corrisponde in gran parte all’allegato 4 in vigore; diversi valori riguardanti lo spazio necessario per bovini, caprini e ovini, tuttavia, sono stati modificati per garantire maggiore funzionalità. Inoltre, sono state introdotte per tutte le specie animali altezze minime dei vani di trasporto. Non da ultimo sono stati introdotti valori minimi per il trasporto di volatili. Per gli eventuali adeguamenti delle altezze dei vani di trasporto per i volatili è previsto un termine transitorio di due anni.

Allegato 5 (Contenuto della formazione e del perfezionamento del personale specializzato nel campo degli esperimenti sugli animali)

Il contenuto dell’allegato 5 corrisponde all’ordinanza del 12 ottobre 199838 concernente la formazione e il perfezionamento del personale specializzato nel campo degli esperimenti sugli animali che viene abrogata. Le modifiche riguardano unicamente il sistema di numerazione e la sostituzione del termine «persone che dirigono esperimenti» con «responsabile d’esperimento». I punti 112 e 113 nonché 213 e 214 introducono la distinzione fra esperimenti su animali che compromettono ed esperimenti che non compromettono il benessere degli animali, poiché ora tutti gli esperimenti sono soggetti ad autorizzazione obbligatoria. L’articolo 3 capoverso 3 e l’articolo 14 capoverso 3 dell’attuale ordinanza sono stati stralciati poiché non troveranno più applicazione.

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38 RS 455.171.2