Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/106: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione degli animali · 79 pagine

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data dell’entrata in vigore dell’ordinanza è sufficiente una superficie di 2 m2 per capo (osservazione 6). Per l’adeguamento dei box conformemente all’articolo 36 capoverso 1 è previsto un termine transitorio di 10 anni; per il conseguente adeguamento delle densità d’occupazione è previsto un termine transitorio di due anni.

Nei box esistenti con pavimenti parzialmente grigliati e senza defecatoio separato la superficie totale a disposizione dei suini fino a 25, 60 e 110 kg nonché delle scrofe può continuare a soddisfare le misure prescritte dall’attuale ordinanza, ovvero rispettivamente 0,30 m2, 0,45 m2, 0,65 m2 e 1,3 m2 per capo, per un periodo transitorio di cinque anni.

I box per verri da riproduzione la cui superficie sia inferiore a 6m2 non offre agli animali adulti spazio sufficiente per girare agevolmente e per mantenere pulito il settore di riposo. Questa misura corrisponde a quella già riportata nelle Direttive per la custodia di suini (800.106.03) al punto 6.1.

Nei box per i verri da riproduzione un lato deve misurare almeno 2 m di lunghezza per consentire agli animali di girarsi liberamente (osservazione 7). Per l’adeguamento della superficie e della lunghezza di un lato del box per verri riproduttori è previsto un termine transitorio di cinque anni.

- Numero 25: nella tabella 12 sono state inserite le misure minime delle superfici di riposo indipendentemente

dalla struttura dei box (ad es. box con pavimenti parzialmente grigliati, box con defecatoi separati, ecc.). Le misure corrispondono a quelle già raccomandate nelle Direttive per la custodia dei suini (800.106.03) per i box con defecatoi separati e box con pavimenti parzialmente grigliati. Per l’adeguamento ai nuovi valori è previsto un termine transitorio di due anni.

Nei box per le scrofe un lato della superficie di riposo deve misurare almeno 2 m di lunghezza per consentire agli animali di girarsi liberamente (osservazione 9). Il termine transitorio previsto è di cinque anni.

Per i pesi iniziali di ogni categoria esiste la possibilità di ridurre la superficie di riposo con apposite pareti mobili (osservazione 8).

Nei box esistenti, parzialmente grigliati, per verri fino a 15 kg e per verri fino a 25 kg, le superfici di riposo possono continuare a soddisfare le misure prescritte dall’attuale ordinanza, ovvero 0,07 m2 rispettivamente 0,12 m2 per capo, per un termine transitorio di cinque anni.

Il settore di riposo nei box per verri deve avere una superficie minima di 3m2, il che corrisponde a quanto stabilito dall’attuale articolo 21 capoverso 1 OPAn e dal punto 6.1 delle Direttive sulla custodia di suini (800.106.03).

- Numero 26: la superficie di suolo nei box con pavimenti totalmente grigliati è ora indicata separatamente.

Nell’arco di un termine transitorio di 10 anni questa forma di detenzione deve essere sostituita da altri sistemi (cfr. articolo 36 cpv. 10). L’esperienza ha dimostrato che le misure minime attualmente in vigore per i pavimenti totalmente grigliati sono insufficienti in particolare in presenza di temperature elevate. Pertanto, esse sono state aumentate. Per l’adeguamento ai nuovi valori è previsto un termine transitorio di due anni.

- Numeri 28 e 29: per garantire la sicurezza dell’esecuzione, nell’osservazione 11 l’attuale disposizione

«almeno la metà di pavimento fisso nel settore di coricamento» è sostituita dalla formulazione «almeno 2,25 m2 di pavimento fisso nel settore di riposo». Inoltre, per i box realizzati dopo l’ottobre 2005, sono state precisate le misure della superficie di riposo non perforata e la larghezza minima del box. Ad oggi, l’Ufficio federale di veterinaria ha pubblicato un’Informazione riguardante gli aspetti edili dei box per il parto.

Tabella 13 (Ovini)

Le misure riportate nella tabella si basano sulle raccomandazioni di esperti della detenzione di ovini. Per gli adeguamenti che si rendessero necessari al fine di uniformare le misure ai valori riportati nell’attuale Direttiva per la custodia di ovini (800.106.09) (numeri 11, 21 e 22) è concesso un termine transitorio di dieci anni.