Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/106: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione degli animali · 79 pagine
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Tabella 14 (Caprini)
Le misure riportate nella tabella si basano sulle raccomandazioni di esperti della detenzione di caprini. Le misure della posta nella stabulazione fissa corrispondono alle misure riportate nella Direttiva per la custodia di caprini (800.106.10) e restano valide per un periodo transitorio di 10 anni, ovvero fino a quando questa forma di detenzione sarà proibita (cfr. articolo 45 cpv. 1). Per gli adeguamenti che si rendessero necessari al fine di uniformare le misure ai valori riportati nell’anzidetta Direttiva (numeri 21 e 332) è concesso un termine transitorio di dieci anni.
Tabella 15 (Cavalli)
Le misure riportate nella tabella si basano su raccomandazioni di esperti nella detenzione di cavalli e sono state introdotte nel 2001 nella Direttiva dell’UFV. Le scuderie che rispondono ai valori di tolleranza non devono essere adeguate. Per le scuderie la cui superficie o altezza dei locali è inferiore al 75 per cento delle misure minime riportate è previsto un termine transitorio di un anno. Per le scuderie la cui superficie o altezza dei locali è superiore al 75 per cento delle misure minime riportate ma è inferiore ai valori di tolleranza è previsto un termine transitorio di cinque anni.
Tabella 16 (Conigli domestici)
Il contenuto delle tabelle 161 e 162 corrisponde alle attuali tabelle 141 e 142. Le uniche modifiche riguardano i titoli delle ultime due colonne della tabella 161 in cui le categorie di peso sono state adeguate alla prassi.
Tabelle 171-173 (Volatili domestici)
La tabella 171 è completata da una nuova colonna per gli animali giovani di età compresa fra l’11esima e la fine della 18esima settimana. Le superfici minime richieste corrispondono ai valori che figurano nelle Direttive dell’Ufficio federale riguardanti la densità d’occupazione nei sistemi di detenzione per le galline ovaiole e negli allevamenti di pulcini di razze ovaiole. Anche i valori per i pulcini e per le ovaiole sono stati adeguati a questa Direttiva. Obiettivo di questi adeguamenti è tenere debitamente conto della crescente complessità dei sistemi di detenzione.
Per quanto riguarda i requisiti minimi delle mangiatoie e degli abbeveratoi utilizzati per l’ingrasso, ai numeri 112 e 115 si è provveduto a ridurre la lunghezza della mangiatoia e del dei canali di abbeveramento laterali poiché i valori attuali si sono dimostrati inutilmente elevati. Inoltre, conformemente all’osservazione 1, questi valori possono essere ulteriormente ridotti in caso di animali più leggeri.
Il nuovo articolo 57 capoverso 3 lettera c sancisce l’obbligo di prevedere posatoi sopraelevati; pertanto, ai numeri 121 e 122, sono previsti requisiti minimi per la lunghezza dei posatoi per ogni animale e per la distanza orizzontale fra posatoi. Fino ad oggi, i posatoi erano obbligatori solo per le galline ovaiole, tranne nel caso di graticolato. Se necessario, le altezze minime saranno disciplinate in un’ordinanza dell’UFV. Per l’adeguamento delle detenzioni è previsto un termine transitorio di due anni.
Secondo il numero 132 osservazione 3, nelle nuove costruzioni e nelle trasformazioni i nidi collettivi devono essere ripartiti in superfici di dimensioni comprese fra i 2000 cm2 e i 4000 cm2 e prevedere diverse aperture affinché, in presenza di gruppi numerosi, gli animali non si accalchino gli uni sugli altri (surriscaldamento, soffocamento) e l’accesso ai nidi sia sempre garantito.
Al numero 14 sono fissate le condizioni che devono essere soddisfatte affinché una determinata superficie nel pollaio possa essere considerata superficie calpestabile. Per aumentare la densità d’occupazione del pollaio, sono spesso aggiunte all’interno dei pollaio o delle voliere superfici supplementari che vengono inserite nel calcolo della superficie disponibile anche se di fatto non possono essere utilizzate dagli animali perché troppo strette o con uno spazio libero sovrastante eccessivamente esiguo. Nelle voliere è eccezionalmente possibile ridurre leggermente l’altezza dello spazio libero disponibile sopra alle superfici. Queste eccezioni e la misura della riduzione devono essere autorizzate dall’Ufficio federale nel quadro della procedura di autorizzazione per la vendita di sistemi e di impianti di stabulazione fabbricati in serie (osservazione 5). È così possibile raggiungere una certa flessibilità senza che si assista ad una diffu-