Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/106: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione degli animali · 79 pagine

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L’attuale altezza delle gabbie è stata raddoppiata affinché i gatti possano stirarsi e saltare su degli oggetti. Nel caso di gabbie a più piani, l’altezza deve essere raggiunta su una superficie sufficientemente grande affinché questi comportamenti possano essere esercitati. Quando la superficie complessiva offerta si distribuisce su più piani sono possibili soluzioni flessibili (assemblaggio di piccole gabbie esistenti).

Per procedere agli adeguamenti necessari in base alla nuova tabella 19 è necessario un termine transitorio di cinque anni.

Allegato 2 (Animali selvatici)

Buona parte dell’allegato 2 è stato rimaneggiato nel 2001. Nonostante ciò, tutta una serie di requisiti particolari, fra cui i requisiti minimi per la detenzione degli animali selvatici, sono stati nuovamente adeguati. Inoltre sono state inserite nuove prescrizioni per la detenzione di salmonidi e di ciprinidi nonché di pesci Koi. Inoltre, nelle tabelle dell’allegato 2 sono stati inseriti i requisiti minimi per tutta una serie di animali selvatici la cui detenzione non necessita di un’autorizzazione (ad es. porcellini d’India, criceti, cincillà, pappagallini ondulati, canarini, pesci Koi).

Nelle osservazioni preliminari all’allegato 2 si sottolinea che i parchi utilizzati per separare gli animali non possono essere utilizzati per la detenzione continua o prevalente degli animali. Nella parte dedicata alle osservazioni preliminari sono stati inseriti requisiti particolari riguardanti i bisogni degli animali e le cure che deve essere loro prodigate. In essa è altresì precisato che i requisiti specifici devono essere soddisfatti anche per le specie non figuranti nell’allegato 2. Al riguardo occorre fare riferimento a perizie specialistiche basate sulle conoscenze scientifiche.

Per l’adeguamento delle detenzioni è previsto un termine transitorio di dieci anni.

Dalla tabella 21 (parchi per mammiferi) sono stati stralciati i requisiti minimi per i lama e gli alpaca perché dette specie animali sono ora considerate animali domestici.

In parte, per tutta una serie di specie animali i requisiti minimi sono stati notevolmente aumentati mentre i requisiti particolari riguardanti la detenzione sono stati precisati. Sono state inserite specie animali che possono essere tenute, professionalmente o a titolo privato, senza autorizzazione (ad es. i porcellini d’India, i criceti e i cincillà). Tuttavia, la loro detenzione professionale e il loro allevamento devono essere notificati alle autorità cantonali ai sensi dell’articolo

78. Per l’adeguamento delle detenzioni è previsto un termine transitorio di dieci anni.

Anche nella tabella 22 (parchi per uccelli) la maggior parte dei requisiti minimi sono stati aumentati. Alcuni requisiti particolari sono stati precisati. Sono state inserite specie animali che possono essere tenute, professionalmente o a titolo privato, senza autorizzazione (ad es. i pappagallini ondulati e i canarini ). Tuttavia, la loro detenzione professionale e il loro allevamento devono essere notificati alle autorità cantonali ai sensi dell’articolo 78.

Nelle tabelle 23 (bacini per mammiferi) e 24 (bacini per uccelli) sono stati aumentati alcuni requisiti minimi e precisati i requisiti particolari.

Nelle tabelle 25 (rettili) e 26 (anfibi) i requisiti minimi riguardanti la superficie sono stati fissati in base alla lunghezza del corpo degli animali. Sono state inserite inoltre specie animali per le quali non è necessaria alcuna autorizzazione se sono tenuti a titolo privato. Al contrario, l’autorizzazione è necessaria se la detenzione è professionale. Alla voce requisiti particolari sono state introdotte indicazioni riguardanti la temperatura e, dove necessario, l’umidità che devono essere garantite agli animali. Nella detenzione dei rettili e degli anfibi la temperatura e l’umidità dell’aria rivestono un ruolo centrale. In parte, per i rettili, sono stati precisati anche i requisiti riguardanti gli alimenti.

Nella nuova tabella 27 sono stati introdotti i requisiti minimi per la detenzione, la detenzione temporanea e il trasporto di salmonidi e di ciprinidi, ovvero i pesci commestibili e da ripopolamento più utilizzati. Sono inoltre fornite indicazioni sulla densità d’occupazione e sulla qualità dell’acqua. Considerata la grande varietà di specie ittiche non si è ritenuto opportuno inserire nella tabella altri requisiti minimi. Essi saranno eventualmente contenuti in un’ordinanza o in un’informazione dell’UFV.