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Consultazione 2005/106: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione degli animali · 150 pagine
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Protezione della natura e del paesaggio
Sezione 4: Emolumenti cantonali
Art. 220
1 Il servizio specializzato cantonale può riscuotere i seguenti emolumenti per i servizi elencati qui di seguito:
fr.
a. autorizzazioni e decisioni, secondo il tempo impiegato 100.-- - 5’000.--
b. controlli che hanno dato luogo a reclami secondo il tempo impiegato
c. servizi particolari che hanno causato un dispendio che secondo il tempo esula dall’attività usuale del servizio impiegato
2 Per il calcolo secondo il tempo impiegato si fattura un importo orario di 140 franchi.
3 Il servizio specializzato cantonale può in particolare fatturare separatamente:
a. le spese di pernottamento durante le visite di più giorni alle aziende; e
b. le spese per il materiale.
Capitolo 16: Disposizioni finali
Sezione 1: Abrogazione e modifica del diritto vigente
Art. 221
1. L’ordinanza del 27 maggio 19819 sulla protezione degli animali è abrogata.
2. L’ordinanza del 20 aprile 198810 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali è modificata come segue:
Ingresso, primo comma
visti gli articoli 14 e 15 della legge federale del 16 dicembre 200511 sulla protezione degli animali;
Art. 80 cpv. 1, 2, 3 e 4
1 I trasporti di animali devono soddisfare:
a. la Convenzione europea del 6 novembre 200312 sulla protezione degli animali nel trasporto internazionale (riveduta)
b. la legge federale del 16 dicembre 200513 sulla protezione degli animali e la pertinente ordinanza del (data dell’entrata in vigore)14.
9RU 1981 572, 1986 1408, 1991 2349, 1997 1121, 1998 2303, 2001 1337, 2063
10 RS 916.443.11
11 FF 2006 315
12 RS 0.452
13 RS 455
14 RS 455.1