Progetto
Consultazione 2005/106: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione degli animali · 150 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 69Fedlex · Progetto
Ordinanza sulla protezione degli animali
Sezione 3: Controlli
Art. 215 Aziende agricole detentrici di animali
1 Il servizio specializzato cantonale provvede affinché le aziende agricole detentrici di animali domestici quali bovini, cavalli, suini, caprini, ovini, conigli e volatili siano controllate come segue:
a. almeno ogni quattro anni;
b. inoltre il due per cento delle aziende all’anno, scelte in base ai rischi o a caso; e
c. le aziende agricole detentrici di animali in cui durante i controlli dell’anno precedente sono state riscontrate lacune.
2 Per quanto possibile, i controlli devono essere eseguiti in modo coordinato con i controlli prescritti dall’ordinanza del 7 dicembre 19988 sui pagamenti diretti.
3 Il servizio specializzato cantonale redige annualmente, secondo le disposizioni dell’UFV, un rapporto sulla propria attività di controllo e sulle misure ordinate.
4 Gli organi d’ispezione esterni all’amministrazione possono essere incaricati di eseguire controlli unicamente se sono stati accreditati dal Servizio di accreditamento svizzero secondo la norma ISO/IEC 17020 per il pertinente campo d’applicazione.
Art. 216 Detenzioni e allevamenti professionali di animali da compagnia,
rifugi e pensioni per animali
Il servizio specializzato cantonale provvede affinché ogni due anni tutte le detenzioni e tutti gli allevamenti professionali di animali da compagnia, nonché i rifugi e le pensioni per animali, vengano controllati senza preavviso.
Art. 217 Trasporti di animali
Il servizio specializzato cantonale provvede affinché i trasporti di animali vengano controllati per sondaggio.
Art. 218 Verifica dell’attività di controllo di terzi
Se per i controlli di cui agli articoli 215-217 ricorre a organizzazioni, il servizio specializzato cantonale ne verifica per sondaggio l’attività di controllo.
Art. 219 Deroghe alle disposizioni della presente ordinanza
Se i servizi specializzati cantonali hanno concluso con l’UFV una convenzione sugli obiettivi concernente i controlli che rispetta i principi prescritti nella presente sezione, si può derogare alle disposizioni della presente ordinanza.