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Consultazione 2005/106: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione degli animali · 150 pagine

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Ordinanza sulla protezione degli animali

Sezione 3: Controlli

Art. 215 Aziende agricole detentrici di animali

1 Il servizio specializzato cantonale provvede affinché le aziende agricole detentrici di animali domestici quali bovini, cavalli, suini, caprini, ovini, conigli e volatili siano controllate come segue:

a. almeno ogni quattro anni;

b. inoltre il due per cento delle aziende all’anno, scelte in base ai rischi o a caso; e

c. le aziende agricole detentrici di animali in cui durante i controlli dell’anno precedente sono state riscontrate lacune.

2 Per quanto possibile, i controlli devono essere eseguiti in modo coordinato con i controlli prescritti dall’ordinanza del 7 dicembre 19988 sui pagamenti diretti.

3 Il servizio specializzato cantonale redige annualmente, secondo le disposizioni dell’UFV, un rapporto sulla propria attività di controllo e sulle misure ordinate.

4 Gli organi d’ispezione esterni all’amministrazione possono essere incaricati di eseguire controlli unicamente se sono stati accreditati dal Servizio di accreditamento svizzero secondo la norma ISO/IEC 17020 per il pertinente campo d’applicazione.

Art. 216 Detenzioni e allevamenti professionali di animali da compagnia,

rifugi e pensioni per animali

Il servizio specializzato cantonale provvede affinché ogni due anni tutte le detenzioni e tutti gli allevamenti professionali di animali da compagnia, nonché i rifugi e le pensioni per animali, vengano controllati senza preavviso.

Art. 217 Trasporti di animali

Il servizio specializzato cantonale provvede affinché i trasporti di animali vengano controllati per sondaggio.

Art. 218 Verifica dell’attività di controllo di terzi

Se per i controlli di cui agli articoli 215-217 ricorre a organizzazioni, il servizio specializzato cantonale ne verifica per sondaggio l’attività di controllo.

Art. 219 Deroghe alle disposizioni della presente ordinanza

Se i servizi specializzati cantonali hanno concluso con l’UFV una convenzione sugli obiettivi concernente i controlli che rispetta i principi prescritti nella presente sezione, si può derogare alle disposizioni della presente ordinanza.

8 RS 910.13