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Consultazione 2005/106: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione degli animali · 150 pagine
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Ordinanza sulla protezione degli animali
2 Abrogato
3 Abrogato
4 Abrogato
3. L’ordinanza del 24 novembre 199315 concernente la legge federale sulla pesca è modificata come segue:
Art. 11 cpv. 1bis e 1ter (nuovi)
1bis Le autorità federali e cantonali preposte all’esecuzione della legislazione sulla pesca inoltrano progressivamente alle autorità preposte all’esecuzione della legislazione sulla protezione degli animali le notificazioni concernenti progetti di marcatura.
1ter Chi intende eseguire marcature deve disporre della formazione necessaria.
Sezione 2: Disposizioni transitorie
Art. 222 Disposizioni transitorie della modifica del 14 maggio 199716
Per le custodie di animali esistenti il 1° luglio 1997 vige un periodo transitorio sino alla fine di giugno 2007 per quanto concerne:
a. l’articolo 37 capoverso 3 (gabbie per scrofe): le scrofe che vengono tenute in gabbie durante il periodo di gestazione devono potersi muovere quotidianamente fuori delle poste, eccetto durante i primi dieci giorni dopo lo slattamento. Per il movimento quotidiano deve esservi spazio a sufficienza;
b. l’articolo 38 capoverso 3 (larghezza delle corsie);
c. l’articolo 39 capoverso 1 (gabbie che non possono essere aperte, situate nei box per il parto); i box per il parto provvisti di gabbia devono essere tali che i lattonzoli possano stendersi e poppare da entrambi i lati della scrofa.
Art. 223 Disposizioni transitorie della modifica del 27 giugno 200117
Per le custodie di animali selvatici esistenti il 1° settembre 2001 vigono i seguenti periodi transitori per l’adattamento alle esigenze minime:
a. sino alla fine di agosto 2006 per i parchi esistenti in cui sono tenuti ara e cacatua di grossa taglia e iguane di grossa taglia, se la grandezza dei parchi è inferiore al 90 per cento delle dimensioni minime secondo l’allegato 2 (animali selvatici);
b. sino alla fine di agosto 2011 per i parchi e i bacini esistenti in cui sono tenute le altre specie di animali selvatici, se la grandezza dei parchi o dei bacini è inferiore al 90 per cento delle dimensioni minime secondo l’allegato 2
15 RS 923.01
16 RU 1997 1121
17 RU 2001 2063