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Consultazione 2005/106: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione degli animali · 150 pagine

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Protezione della natura e del paesaggio

(animali selvatici) o se le esigenze poste alla sistemazione dei parchi non sono soddisfatte.

Art. 224 Disposizioni derogatorie

1 Le persone che il 2 maggio 2006 erano registrate come gestori di un’azienda agricola non devono recuperare la formazione secondo l’articolo 19.

2 I direttori dei servizi specializzati cantonali non devono recuperare la formazione specifica necessaria secondo l’articolo 210 capoverso 2 se esercitavano questa funzione il (data dell’entrata in vigore).

Art. 225 Periodi transitori

Le disposizioni concernenti i periodi transitori figurano nell’allegato 6.

Sezione 3: Entrata in vigore

Art. 226

1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il (data dell’entrata in vigore).

2 L’articolo 93 capoverso 2, terzo periodo, entra in vigore il 1° gennaio 2009.

3 Agli esperimenti sugli animali che sono stati autorizzati prima del (data dell’entrata in vigore) si applica il diritto anteriore.

4 Agli esperimenti sugli animali per i quali la domanda è stata presentata prima del (data dell’entrata in vigore - 2 mesi) si applica il diritto anteriore.

5 Agli esperimenti sugli animali che l’autorità cantonale ha dichiarato non soggetti all’obbligo d’autorizzazione prima del (data dell’entrata in vigore) si applica fino al (data dell’entrata in vigore + 3 anni) il diritto anteriore.