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Consultazione 2005/106: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione degli animali · 150 pagine
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Protezione della natura e del paesaggio
(animali selvatici) o se le esigenze poste alla sistemazione dei parchi non sono soddisfatte.
Art. 224 Disposizioni derogatorie
1 Le persone che il 2 maggio 2006 erano registrate come gestori di un’azienda agricola non devono recuperare la formazione secondo l’articolo 19.
2 I direttori dei servizi specializzati cantonali non devono recuperare la formazione specifica necessaria secondo l’articolo 210 capoverso 2 se esercitavano questa funzione il (data dell’entrata in vigore).
Art. 225 Periodi transitori
Le disposizioni concernenti i periodi transitori figurano nell’allegato 6.
Sezione 3: Entrata in vigore
Art. 226
1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il (data dell’entrata in vigore).
2 L’articolo 93 capoverso 2, terzo periodo, entra in vigore il 1° gennaio 2009.
3 Agli esperimenti sugli animali che sono stati autorizzati prima del (data dell’entrata in vigore) si applica il diritto anteriore.
4 Agli esperimenti sugli animali per i quali la domanda è stata presentata prima del (data dell’entrata in vigore - 2 mesi) si applica il diritto anteriore.
5 Agli esperimenti sugli animali che l’autorità cantonale ha dichiarato non soggetti all’obbligo d’autorizzazione prima del (data dell’entrata in vigore) si applica fino al (data dell’entrata in vigore + 3 anni) il diritto anteriore.