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Consultazione 2005/122: Ordinanza sui parchi d'importanza nazionale (Ordinanza sui parchi) · 10 pagine
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Progetto del 30 gennaio 2007
Ordinanza sui parchi d’importanza nazionale (Ordina nza sui parchi, OPar)
del ...
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 23k e 26 della legge federale del 1º luglio 19661 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN),
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Capitolo 1 Oggetto e principio
Art. 1
1 La presente ordinanza disciplina la procedura e le condizioni relative alla promozione dell’istituzione, della gestione e dell’assicurazione della qualità di parchi d’importanza nazionale.
2 Nell’ambito di tale promozione si tiene conto in modo equilibrato delle diverse regioni biogeografiche.
Capitolo 2: Aiuti finanziari globali, marchio Parco e marchio Prodotto
Sezione 1: Aiuti finanziari globali
Art. 2 Condizioni
1 Gli aiuti finanziari globali sono concessi:
a. per l’istituzione di un parco d’importanza nazionale, qualora sia designato un ente responsabile del parco (art. 25) e sia dimostrata la fattibilità dell’istituzione, della gestione e dell’assicurazione della qualità del parco conformemente ai requisiti stabiliti per lo stesso;
b. per la gestione e l’assicurazione della qualità di un parco d’importanza nazionale, qualora siano soddisfatti i requisiti stabiliti per detto parco.
2 Gli aiuti finanziari sono concessi esclusivamente se il Cantone, i Comuni il cui territorio è incluso nel parco o terzi partecipano in modo adeguato al finanziamento dell’istituzione, della gestione e dell’assicurazione della qualità del parco stesso.
1 RS 451 1999–4220