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Consultazione 2005/122: Ordinanza sui parchi d'importanza nazionale (Ordinanza sui parchi) · 10 pagine

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Ordinanza sui parchi

Art. 8 Domanda

1 La domanda per il conferimento del marchio Parco comprende la Carta relativa alla gestione e all’assicurazione della qualità, lo statuto dell’ente responsabile del parco e la prova della garanzia territoriale del parco.

2 La domanda per il rinnovo del marchio Parco comprende inoltre un rapporto concernente lo stato d’attuazione delle prestazioni fornite per soddisfare i requisiti stabiliti per il parco.

3 L’ente responsabile del parco inoltra la domanda al Cantone. In caso di progetti che interessano più Cantoni, tale ente concorda la domanda con i Cantoni coinvolti.

4 I Cantoni esaminano la documentazione relativa alla domanda nonché le condizioni necessarie per il conferimento e trasmettono la domanda, unitamente alle loro richieste, all’UFAM.

Art. 9 Conferimento

1 L’UFAM conferisce il marchio Parco all’ente responsabile del parco.

2 Il marchio Parco viene conferito per una durata di dieci anni.

Art. 10 Impiego

1 L’ente responsabile del parco può impiegare il marchio Parco esclusivamente per far conoscere il parco stesso.

2 Non è consentito l’impiego del marchio Parco per pubblicizzare singoli beni o servizi.

3 In caso di mancato adempimento delle condizioni per il conferimento o dei requisiti per l’impiego del marchio, l’UFAM fissa un termine per colmare le lacune riscontrate. Qualora tali lacune non siano colmate entro il termine fissato, l’UFAM revoca il marchio Parco.

Sezione 3: Marchio Prodotto

Art. 11 Condizioni

Il marchio Prodotto per beni e servizi provenienti da un parco è conferito se:

a. tali beni e servizi sono prodotti e forniti essenzialmente nel parco stesso impiegando risorse locali e secondo i principi dello sviluppo sostenibile;

b. è stato elaborato un capitolato d’oneri approvato dall’ente responsabile del parco, previa consultazione dell’UFAM, comprendente indicazioni relative all’adempimento delle condizioni per il conferimento.