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Consultazione 2005/122: Ordinanza sui parchi d'importanza nazionale (Ordinanza sui parchi) · 10 pagine
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Ordinanza sui parchi
c. promuovere i servizi orientati a un turismo naturalistico e all’educazione ambientale;
d. sostenere l’impiego di tecnologie ecocompatibili.
Sezione 4: Parco naturale periurbano
Art. 22 Superfici e ubicazione
1 La superficie della zona centrale di un parco naturale periurbano è di almeno 4 km2.
2 La zona centrale può essere composta da singole superfici parziali qualora ciò consenta alla natura di svilupparsi liberamente.
3 La zona di transizione circonda, per quanto possibile, tutta la zona centrale. Presenta una superficie proporzionalmente adeguata a quella della zona centrale.
4 Un parco naturale periurbano è situato in un raggio di al massimo 20 chilometri dal centro di un agglomerato urbano e a un’altitudine simile dal punto di vista topografico.
5 È facilmente raggiungibile con i mezzi di trasporto pubblici.
Art. 23 Zona centrale
1 Al fine di consentire alla natura di svilupparsi liberamente, nella zona centrale non è ammesso:
a. uscire dai sentieri indicati e introdurre animali, ad eccezione dei cani tenuti al guinzaglio;
b. accedere con veicoli di qualsiasi tipo;
c. realizzare costruzioni e impianti e procedere a modifiche della configurazione del terreno;
d. utilizzare il terreno a scopi agricoli e forestali;
e. praticare la pesca e la caccia, ad eccezione della regolazione di popolazioni di specie cacciabili per prevenire gravi danni da selvaggina;
f. raccogliere pietre, minerali, piante e funghi e catturare animali.
2 Sono consentite deroghe di lieve entità alle prescrizioni di cui al capoverso 1 qualora vi siano motivi importanti che prevalgono sull’interesse al libero sviluppo della natura.
3 Le costruzioni e gli impianti esistenti devono essere rimossi quando se ne presenti l’occasione, qualora non vi siano motivi importanti che prevalgono sull’interesse al libero sviluppo della natura.