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Consultazione 2005/122: Ordinanza sui parchi d'importanza nazionale (Ordinanza sui parchi) · 10 pagine

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Ordinanza sui parchi

c. promuovere i servizi orientati a un turismo naturalistico e all’educazione ambientale;

d. sostenere l’impiego di tecnologie ecocompatibili.

Sezione 4: Parco naturale periurbano

Art. 22 Superfici e ubicazione

1 La superficie della zona centrale di un parco naturale periurbano è di almeno 4 km2.

2 La zona centrale può essere composta da singole superfici parziali qualora ciò consenta alla natura di svilupparsi liberamente.

3 La zona di transizione circonda, per quanto possibile, tutta la zona centrale. Presenta una superficie proporzionalmente adeguata a quella della zona centrale.

4 Un parco naturale periurbano è situato in un raggio di al massimo 20 chilometri dal centro di un agglomerato urbano e a un’altitudine simile dal punto di vista topografico.

5 È facilmente raggiungibile con i mezzi di trasporto pubblici.

Art. 23 Zona centrale

1 Al fine di consentire alla natura di svilupparsi liberamente, nella zona centrale non è ammesso:

a. uscire dai sentieri indicati e introdurre animali, ad eccezione dei cani tenuti al guinzaglio;

b. accedere con veicoli di qualsiasi tipo;

c. realizzare costruzioni e impianti e procedere a modifiche della configurazione del terreno;

d. utilizzare il terreno a scopi agricoli e forestali;

e. praticare la pesca e la caccia, ad eccezione della regolazione di popolazioni di specie cacciabili per prevenire gravi danni da selvaggina;

f. raccogliere pietre, minerali, piante e funghi e catturare animali.

2 Sono consentite deroghe di lieve entità alle prescrizioni di cui al capoverso 1 qualora vi siano motivi importanti che prevalgono sull’interesse al libero sviluppo della natura.

3 Le costruzioni e gli impianti esistenti devono essere rimossi quando se ne presenti l’occasione, qualora non vi siano motivi importanti che prevalgono sull’interesse al libero sviluppo della natura.