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Consultazione 2005/122: Ordinanza sui parchi d'importanza nazionale (Ordinanza sui parchi) · 10 pagine
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Ordinanza sui parchi
3 Gli aiuti finanziari per l’istituzione sono concessi una tantum.
Art. 3 Domanda
1 La domanda del Cantone relativa alla concessione di aiuti finanziari globali contiene in particolare:
a. una panoramica di tutte le iniziative intraprese sul territorio cantonale ai fini dell’istituzione e della gestione di parchi d’importanza nazionale;
b. per l’istituzione di un parco, il progetto relativo all’istituzione e alla gestione del parco nonché lo statuto dell’ente responsabile del parco;
c. per la gestione di un parco, la Carta relativa alla gestione e all’assicurazione della qualità del parco (art. 26), lo statuto dell’ente responsabile del parco e la prova della garanzia territoriale del parco (art. 27).
2 In caso di progetti di parchi che interessano più Cantoni, le domande devono essere concordate dai Cantoni coinvolti.
Art. 4 Calcolo dell’ammontare
L’ammontare degli aiuti finanziari globali è calcolato in base ai seguenti criteri:
a. entità e qualità delle prestazioni fornite per soddisfare i requisiti stabiliti per il parco;
b. qualità della fornitura di tali prestazioni.
Art. 5 Accordo programmatico
1 L’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) conclude un accordo programmatico con l’autorità cantonale.
2 L’accordo programmatico viene concluso per una durata massima di quattro anni.
Art. 6 Rendicontazione
Il Cantone redige ogni anno un rapporto all’attenzione dell’UFAM sull’impiego degli aiuti finanziari globali.
Sezione 2: Marchio Parco
Art. 7 Condizione
Il marchio Parco è conferito se sono soddisfatti i requisiti stabiliti per il parco.