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Consultazione 2005/122: Ordinanza sui parchi d'importanza nazionale (Ordinanza sui parchi) · 10 pagine

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Ordinanza sui parchi

Art. 24 Zona di transizione

Al fine di rendere possibili le esperienze nella natura e di garantire la funzione di cuscinetto, nella zona di transizione:

a. occorre adottare misure adeguate per l’educazione ambientale dei visitatori;

b. non è consentito né utilizzare il terreno a scopi agricoli e forestali né realizzare costruzioni e impianti nuovi che pregiudichino lo sviluppo di spazi vitali incontaminati delle specie animali e vegetali indigene;

c. occorre limitare l’accesso libero e la raccolta di pietre, minerali, piante e funghi nonché la cattura di animali, qualora ciò sia necessario per proteggere le specie animali e vegetali indigene.

Sezione 5: Garanzia a lungo termine

Art. 25 Ente responsabile del parco

1 L’ente responsabile del parco deve disporre di una forma, di una struttura e di risorse finanziarie che garantiscano l’istituzione, la gestionoe e l’assicurazione della qualità.

2 I Comuni il cui territorio è incluso nel parco devono essere rappresentati in modo determinante nell’ente responsabile del parco.

3 Nell’ambito dell’istituzione e della gestione del parco, l’ente responsabile deve:

a. garantire la partecipazione della popolazione;

b. rendere possibile la partecipazione delle imprese e delle organizzazioni della regione interessate.

Art. 26 Carta

1 L’ente responsabile del parco e i Comuni coinvolti devono stipulare e attuare, d’intesa con il Cantone, una Carta relativa alla gestione e l’assicurazione della qualità del parco.

2 La Carta disciplina:

a. la conservazione dei valori naturali, paesaggistici e culturali del parco;

b. le misure di valorizzazione e di sviluppo sul territorio del parco;

c. l’orientamento delle attività d’incidenza territoriale intraprese dai Comuni in base ai requisiti stabiliti per il parco;

d. la pianificazione degli investimenti mediante lo stanziamento delle risorse umane e finanziarie nonché delle infrastrutture necessarie per la gestione e l’assicurazione della qualità del parco.

3 La Carta deve essere stipulata per una durata di almeno dieci anni.