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Consultazione 2005/122: Ordinanza sui parchi d'importanza nazionale (Ordinanza sui parchi) · 10 pagine

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Ordinanza sui parchi

Art. 27 Garanzia territoriale e armonizzazione delle attività d’incidenza ter-

ritoriale

Le autorità incaricate di compiti pianificatori secondo la legge del 22 giugno 19794 sulla pianificazione del territorio devono:

a. includere i parchi nel piano direttore cantonale secondo la legge sulla pianificazione del territorio5;

b. adattare i piani di utilizzazione secondo la legge sulla pianificazione del territorio6 se ciò è necessario ai fini della garanzia dei requisiti stabiliti per il parco;

c. far conoscere con misure adeguate le prescrizioni volte alla protezione delle zone centrali dei parchi nazionali e dei parchi naturali periurbani.

Capitolo 4: Ricerca e collaborazione tra parchi

Art. 28

1 L’UFAM assicura, insieme agli enti responsabili dei parchi, ai Cantoni coinvolti e alle istituzioni di promozione della ricerca, il coordinamento delle attività di ricerca sui parchi, qualora tali attività riguardino diversi parchi. Può inoltre emanare raccomandazioni relative alle attività di ricerca nei singoli parchi.

2 Promuove la collaborazione tra i parchi e con i parchi situati nei Paesi limitrofi.

Capitolo 5: Disposizioni finali

Art. 29 Esecuzione

1 L’UFAM è il servizio della Confederazione competente in materia di parchi d’importanza nazionale.

2 L’UFAM esegue la presente ordinanza.

3 Nell’adempimento dei propri compiti, collabora strettamente in particolare con i servizi federali responsabili dell’agricoltura, dello sviluppo territoriale, della politica regionale e della protezione del paesaggio nonché con i Cantoni.

4 Nell’ambito del diritto dei marchi, assicura la protezione dei marchi Parco e Prodotto ai sensi della legge del 28 agosto 19927 sulla protezione dei marchi nonché il controllo del loro impiego.

5 Emana direttive per il conferimento e l’impiego dei marchi Parco e Prodotto nonché per la concessione di aiuti finanziari globali.

4RS 700

5RS 700

6RS 700

7 RS 232.11