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Consultazione 2005/122: Ordinanza sui parchi d'importanza nazionale (Ordinanza sui parchi) · 10 pagine

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Ordinanza sui parchi

Sezione 2: Parco nazionale

Art. 16 Superfici

1 La superficie della zona centrale di un parco nazionale è di almeno:

a. 100 km2 nelle Prealpi e nelle Alpi;

b. 75 km2 nel Giura;

c. 50 km2 nell’ Altipiano.

2 La zona centrale può essere composta da singole superfici parziali qualora ciò consenta alla natura di svilupparsi liberamente.

3 Almeno un quarto della superficie della zona centrale si trova sotto il limite del bosco.

4 La zona periferica circonda, per quanto possibile, tutta la zona centrale. Presenta una superficie proporzionalmente adeguata a quella della zona centrale.

Art. 17 Zona centrale

1 Per consentire alla natura di svilupparsi liberamente, nella zona centrale non è consentito:

a. uscire dai sentieri e dagli itinerari indicati e introdurre animali;

b. accedere con veicoli di qualsiasi tipo;

c. decollare e atterrare con aeromobili di tutti i tipi, inclusi gli alianti da pendio quali deltaplani e parapendii;

d. realizzare costruzioni e impianti e procedere a modifiche della configurazione del terreno;

e. utilizzare il terreno a scopi agricoli e forestali, ad eccezione dei pascoli tradizionali su piccole superfici;

f. praticare la pesca e la caccia, ad eccezione della regolazione di popolazioni di specie cacciabili per prevenire gravi danni da selvaggina;

g. raccogliere pietre, minerali, piante e funghi e catturare animali.

2 Sono consentite deroghe di lieve entità alle prescrizioni di cui al capoverso 1 qualora vi siano motivi importanti che prevalgono sull’interesse al libero sviluppo della natura.

3 Le costruzioni e gli impianti esistenti devono essere rimossi quando se ne presenti l’occasione, qualora non vi siano motivi importanti che prevalgono sull’interesse al libero sviluppo della natura.

4 La zona centrale è inserita nella carta aeronautica secondo l’articolo 61 lettera a dell’ordinanza del 23 novembre 19943 sull’infrastruttura aeronautica con un richiamo al rispetto indispensabile di tale disposizione in caso di sorvolo.

3 RS 748.131.1