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Consultazione 2005/132: Revisione del regolamento sanitario internazionale · 60 pagine
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pubblica.
Articolo 32 Trattamento dei viaggiatori
Nell’applicazione delle misure sanitarie ai sensi del presente Regolamento, gli Stati Parti devono trattare i viaggiatori nel rispetto della loro dignità, dei diritti e delle libertà fondamentali dell’uomo e ridurre al minimo qualsiasi disagio o stress associato a tali misure:
(a) trattando tutti i viaggiatori con cortesia e rispetto;
(b) prendendo in considerazione le caratteristiche sessuali, socioculturali, etniche o religiose dei viaggiatori; e
(c) fornendo o predisponendo alimenti ed acqua a sufficienza, vestiario e alloggio adeguati, protezione per i bagagli e gli altri effetti personali, il trattamento medico necessario, mezzi di comunicazione se
possibile in una lingua che possano capire e ulteriore assistenza per i viaggiatori in quarantena, posti in isolamento o soggetti a esami medici o altre procedure ai fini di sanità pubblica.
Capitolo IV – Disposizioni speciali per merci, container e aree di carico container
Articolo 33 Merci in transito
Ai sensi dell’Articolo 43 o a meno che non sia autorizzato da accordi internazionali applicabili, merci diverse da animali vivi in transito senza trasbordo non devono essere soggette a misure sanitarie ai sensi del presente Regolamento o trattenuti per ragioni di sanità pubblica.
Articolo 34 Container e aree di carico container
1. Gli Stati Parti devono assicurare, per quanto possibile, che gli spedizionieri utilizzino container per il traffico internazionale tenuti liberi da fonti di infezione o contaminazione, inclusi vettori e serbatoi, in particolare durante l'imballaggio.
2. Gli Stati Parti devono assicurare, per quanto possibile, che le aree di carico container siano lontane da fonti di infezione o contaminazione, inclusi vettori e serbatoi.
3. Qualora uno Stato Parte ritenga che il volume del traffico di container internazionale sia considerevole, le autorità competenti dovranno prendere tutte le misure possibili ai sensi del presente Regolamento, inclusa la realizzazione di ispezioni, al fine di valutare la condizione sanitaria delle aree di carico container e dei container stessi e assicurare che gli obblighi di cui al presente Regolamento vengano rispettati.
4. Per quanto possibile, nelle aree di carico container devono essere disponibili strutture per l'ispezione e l'isolamento di container.
5. Il mittente e il destinatario dei container devono fare il possibile per evitare contaminazioni crociate quando vengono utilizzati container multiuso.
PARTE VI – DOCUMENTI SANITARI
Articolo 35 Norma generale
Per il traffico internazionale non devono essere richiesti documenti sanitari diversi da quelli indicati nel
RSITraduziNonUfficiale_III_Rev_Ott05