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Consultazione 2005/132: Revisione del regolamento sanitario internazionale · 60 pagine

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(b) qualsiasi vaccinazione o altra profilassi del passeggero all’arrivo che non sia stata richiesta pubblicamente o sia stata richiesta pubblicamente meno di 10 giorni prima dell’esecuzione della vaccinazione o di altra profilassi;

(c) appropriate richieste di isolamento o quarantena di viaggiatori;

(d) qualsiasi certificato rilasciato al viaggiatore riportante le misure applicate e la data dell'applicazione; o (e) qualsiasi misura sanitaria applicata al bagagli del viaggiatore.

2. Gli Stati Parti possono addebitare spese per misure sanitarie diverse da quelle di cui al paragrafo 1 del presente Articolo, incluse le misure applicate primariamente per il bene del viaggiatore.

3. Qualora vengano addebitate spese per l’applicazione ai viaggiatori delle misure sanitarie ai sensi del presente Regolamento, in ogni Stato Parte deve essere presente una sola tariffa per tali spese e ogni spesa deve:

(a) essere conforme a tale tariffa;

(b) non essere superiore al costo effettivo del servizio fornito; e

(c) essere riscossa senza distinzione di nazionalità, domicilio o residenza del viaggiatore interessato.

4. La tariffa e ogni relativa correzione devono essere pubblicate almeno 10 giorni prima di eventuali imposizioni.

5. Nulla all’interno del presente Regolamento deve impedire agli Stati Parti di richiedere un rimborso per spese derivanti dalle misure sanitarie di cui al paragrafo 1 del presente Articolo:

(a) da operatori o proprietari di mezzi di trasporto relativamente ai loro impiegati; o

(b) da fonti assicurative applicabili.

6. A viaggiatori o operatori di trasporto non deve in nessun caso essere negato il permesso di lasciare il territorio di uno Stato Parte in attesa del pagamento delle spese di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente Articolo.

Articolo 41 Spese per bagagli, carico, container, mezzi di trasporto, merci o pacchi postali

1. Qualora vengano addebitate spese per l’applicazione delle misure sanitarie a bagagli, carico, container, mezzi di trasporto, merci o pacchi postali ai sensi del presente Regolamento, in ogni Stato Parte deve essere presente una sola tariffa per tali spese e ogni spesa deve:

(a) essere conforme a tale tariffa;

(b) non essere superiore al costo effettivo del servizio fornito; e

(c) essere riscossa senza distinzione di nazionalità, bandiera, registrazione o proprietà di tali bagagli, carichi, container, mezzi di trasporto, merci o pacchi postali. In particolare, non deve essere fatta distinzione tra bagagli, carichi, container, mezzi di trasporto, merci o pacchi postali nazionali e internazionali.

2. La tariffa e ogni relativa correzione devono essere pubblicate almeno 10 giorni prima di eventuali imposizioni.

PARTE VIII – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 42 Implementazione delle misure sanitarie

Le misure sanitarie adottate ai sensi del presente Regolamento devono essere iniziate e portate a termine senza ritardi e applicate in modo trasparente e non discriminatorio.

RSITraduziNonUfficiale_III_Rev_Ott05