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Consultazione 2005/132: Revisione del regolamento sanitario internazionale · 60 pagine

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3. Uno Stato Parte può decidere:

(a) di dispensare dalla presentazione della Parte Sanitaria della Dichiarazione Generale di Aeromobile di tutti gli aeromobili in arrivo; o

(b) di richiedere la presentazione della Parte Sanitaria della Dichiarazione Generale di Aeromobile ai sensi di una raccomandazione relativa agli aeromobili provenienti da aree affette o di richiederla agli aeromobili che potrebbero altrimenti trasportare infezioni o contaminazioni.

Lo Stato Parte deve informare gli operatori aerei o i loro rappresentanti di tali richieste.

Articolo 39 Certificati sanitari della nave

1. I Certificati di Esenzione dalla Sanificazione della Nave e i Certificati di Sanificazione della Nave hanno una validità massima di sei mesi. Questo periodo può essere prolungato di un mese se le misure di ispezione o controllo richieste non possono essere eseguite nel porto.

2. Se non viene presentato un Certificato di Esenzione dalla Sanificazione della Nave o un Certificato di Sanificazione della Nave o se viene rilevato un rischio per la sanità pubblica a bordo della nave, lo Stato Parte può procedere ai sensi del paragrafo 1 dell’Articolo 27.

3. I certificati di cui al presente Articolo devono essere conformi al modello contenuto nell’Allegato 3.

4. Qualora possibile, le misure di controllo devono essere eseguite quando la nave e le stive sono vuote. In caso di nave senza carico, devono essere eseguite prima delle operazioni di carico.

5. Quando le misure di controllo richieste vengono completate in modo soddisfacente, l'autorità competente deve rilasciare un Certificato di Sanificazione della Nave, annotando le prove rilevate e le misure di controllo attuate.

6. L’autorità competente può rilasciare un Certificato di Esenzione dalla Sanificazione della Nave in tutti i porti specificati dall’Articolo 20 se ritiene con sicurezza che la nave sia priva di infezioni o contaminazioni, inclusi vettori e serbatoi. Normalmente, tale certificato deve essere rilasciato solo se l’ispezione della nave è stata eseguita quando la nave e le stive erano vuote o quando contenevano solo zavorra o altro materiale di natura tale, o disposto in modo tale, da rendere possibile un'accurata ispezione delle stive.

7. Se le condizioni in cui vengono eseguite le misure di controllo sono tali per cui l'autorità competente del porto in cui vengono eseguite le operazioni ritenga che non sia possibile ottenere risultati soddisfacenti, l'autorità competente deve redigere una nota in merito sul Certificato di Sanificazione della Nave.

PARTE VII – SPESE

Articolo 40 Spese per misure sanitarie relative a passeggeri

1. Eccetto che per viaggiatori che abbiano fatto richiesta di residenza temporanea o permanente, in base al paragrafo 2 del presente Articolo, uno Stato Parte non deve addebitare spese ai sensi del presente Regolamento per le seguenti misure di protezione della sanità pubblica:

(a) qualsiasi esame medico previsto dal presente Regolamento o qualsiasi esame supplementare richiesto da tale Stato Parte per accertare lo stato di salute del viaggiatore in esame;

RSITraduziNonUfficiale_III_Rev_Ott05