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Consultazione 2005/132: Revisione del regolamento sanitario internazionale · 60 pagine
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presente Regolamento o in raccomandazioni emanate dall’OMS, fermo restando, tuttavia, che il presente Articolo non si applica a viaggiatori che abbiano fatto richiesta di residenza temporanea o permanente, o alla documentazione richiesta relativamente allo stato sanitario di merci o carichi del commercio internazionale ai sensi degli accordi internazionali applicabili. L’autorità competente può richiedere che i viaggiatori compilino moduli con informazioni per il contatto e questionari sulla loro salute, sempre che soddisfino i requisiti stabiliti dall'Articolo 23.
Articolo 36 Certificati di vaccinazione o altra profilassi
1. I vaccini e la profilassi per i viaggiatori somministrati ai sensi del presente Regolamento o delle raccomandazioni, ed i certificati relativi devono essere conformi alle disposizioni dell'Allegato 6 e, se applicabile, dell'Allegato 7 riguardo malattie specifiche.
2. Ad un viaggiatore in possesso di un certificato di vaccinazione o altra profilassi rilasciato ai sensi dell'Allegato 6 e, se applicabile, dell'Allegato 7, non deve essere negato l’ingresso come conseguenza della malattia a cui il certificato si riferisce, anche qualora provenga da un’area affetta, a meno che l’autorità competente non disponga di informazioni verificabili e/o prove attestanti che la vaccinazione o la profilassi siano state inefficaci.
Articolo 37 Dichiarazione Marittima di Sanità
1. Il capitano di una nave, prima dell’arrivo al primo porto di scalo nel territorio di uno Stato Parte, deve accertare lo stato di salute a bordo e, tranne che lo Stato Parte non decida altrimenti, il capitano deve, all'arrivo o prima dell'arrivo della nave se la nave è attrezzata in tal senso e lo Stato Parte richiede tale consegna in anticipo, completare e consegnare all'autorità competente di tale porto una Dichiarazione Marittima di Sanità controfirmata dal medico di bordo della nave, se presente.
2. Il capitano della nave o il medico di bordo, se presente, devono fornire le informazioni richieste dall’autorità competente relative alle condizioni di salute a bordo durante un viaggio internazionale.
3. Una Dichiarazione Marittima di Sanità deve attenersi al modello riportato nell'Allegato 8.
4. Uno Stato Parte può decidere:
(a) di non richiedere la presentazione della Dichiarazione Marittima di Sanità di tutte le navi in arrivo; o (b) di richiedere la presentazione della Dichiarazione Marittima di Sanità ai sensi di una raccomandazione relativa alle navi provenienti da aree affette o di richiederla alle navi che potrebbero altrimenti trasportare infezioni o contaminazioni.
Lo Stato Parte deve informare gli operatori navali o i loro rappresentanti di tali richieste.
Articolo 38 Parte Sanitaria della Dichiarazione Generale di Aeromobile
1. Il pilota di un aeromobile o il rappresentante del pilota in volo o in procinto di atterrare al primo aeroporto nel territorio dello Stato Parte deve fare del proprio meglio, tranne che lo Stato Parte non decida altrimenti, per completare e consegnare all’autorità competente di tale aeroporto la Parte Sanitaria della Dichiarazione Generale di Aeromobile conforme al modello specificato nell'Allegato 9.
2. Il comandante dell’aeromobile o il suo rappresentante devono fornire tutte le informazioni richieste dallo Stato Parte relative alle condizioni di salute a bordo durante un viaggio internazionale e alle misure sanitarie applicate all'aeromobile.
RSITraduziNonUfficiale_III_Rev_Ott05