Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/17: Legge federale su i privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite (legge sullo Stato ospite, LSO) · 54 pagine
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Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche3, la Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari4 e la Convenzione dell’8 dicembre 1969 sulle missioni speciali5. Vanno anche ricordati i numerosi protocolli multilaterali, spesso adottati parallelamente alla convenzione che istituisce un’organizzazione internazionale, che prevedono per gli Stati membri l’obbligo di accordare all’organizzazione e a tutte le persone che vi esercitano una funzione ufficiale i privilegi e le immunità abituali. Per giunta, al pari degli altri Stati ospiti, il Consiglio federale ha concluso con le organizzazioni internazionali stabilite in Svizzera numerosi accordi di sede, nonché accordi a carattere fiscale con alcune organizzazioni internazionali quasi governative. A tal fine si è fondato sul Decreto federale del 30 settembre 1955 concernente la conclusione o la modificazione di accordi con organizzazioni internazionali intesi a stabilire il loro statuto giuridico nella Svizzera6.
Indotto dalla viva concorrenza tra Stati ospiti di organizzazioni e di conferenze internazionali e dall’evoluzione delle strutture delle relazioni multilaterali ad accordare privilegi, immunità e facilitazioni a vari attori internazionali, il Consiglio federale ha dovuto rapidamente rendersi conto dei limiti delle sue competenze. A poco a poco si è manifestata la necessità di una base legale formale, da un lato per sancire la sua prassi in materia, e dall’altro per consentirgli di proseguire la politica dello Stato ospite e la tradizione svizzera di accoglienza di organi internazionali.
Sotto il profilo finanziario, il Consiglio federale si avvale della propria competenza in politica estera per accordare aiuti finanziari a livello della politica dello Stato ospite, nei limiti dei crediti consentiti dalle Camere federali. L’adozione da parte del Parlamento della legge federale del 23 giugno 2000 concernente gli aiuti finanziari alla Fondazione per gli immobili delle organizzazioni internazionali (FIPOI) a Ginevra7 (qui di seguito: "legge FIPOI") ha colmato solo parzialmente le lacune constatate in materia di basi giuridiche, inducendo il Consiglio federale a proporre una nuova legge federale che comprenda sia l’aspetto dei privilegi, delle immunità e delle facilitazioni, sia quello degli aiuti finanziari nell’ambito della politica dello Stato ospite. La nuova legge dovrebbe adempiere le presenti esigenze di concretizzazione del principio di legittimità.
2 Parte speciale
2.1 Struttura della legge
La legge è composta di sette capitoli.
Il capitolo 1 ne definisce lo scopo.
Il capitolo 2 verte su privilegi, immunità e facilitazioni, determinando i beneficiari, la portata, la durata e le condizioni di conferimento.
Il capitolo 3 concerne l’acquisto di fondi per un fine pubblico da parte dei beneficiari istituzionali di privilegi, immunità e facilitazioni.
3 RS 0.191.01
4 RS 0.191.02
5 RS 0.191.2
6 RS 192.12
7 RS 617.0