Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/17: Legge federale su i privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite (legge sullo Stato ospite, LSO) · 54 pagine
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Il capitolo 4 tratta gli aiuti finanziari e le altre misure di sostegno nell’ambito della politica dello Stato ospite, precisando lo scopo di tali aiuti, le forme che possono prendere e i beneficiari ai quali possono essere accordati.
Il capitolo 5 riguarda le organizzazioni internazionali non governative (OING) e definisce in quale maniera la Confederazione può agevolarne l’insediamento e le attività in Svizzera.
Il capitolo 6 disciplina le competenze per la concessione di privilegi, immunità e facilitazioni come pure di aiuti finanziari e altri provvedimenti di sostegno nell’ambito della politica dello Stato ospite.
Il capitolo 7 prescrive le disposizioni finali.
2.2 Capitolo 1: art. 1 Oggetto
In virtù dell’articolo 184 capoverso 1 Cost., Il Consiglio federale cura gli affari esteri salvaguardando i diritti di partecipazione dell’Assemblea federale. Nell’esercizio di questa competenza decide, in particolare, l’instaurazione di relazioni diplomatiche e consolari o l’apertura di rappresentanze svizzere all’estero. Autorizza lo stabilimento di rappresentanze estere e di organizzazioni internazionali o lo svolgimento di conferenze internazionali sul territorio svizzero. Da questa competenza costituzionale generale scaturisce la necessità di determinare lo statuto giuridico in Svizzera delle rappresentanze, organizzazioni e conferenze summenzionate. Finora, nella messa in opera della politica dello Stato ospite, il Consiglio federale si è fondato sia sui trattati internazionali ai quali la Svizzera ha aderito, sia sulle proprie competenze costituzionali in materia di affari esteri (art. 184 cpv. 1 Cost.) nonché sul decreto federale del 30 settembre 1955 concernente la conclusione o la modificazione di accordi con organizzazioni internazionali intesi a stabilire il loro statuto giuridico nella Svizzera8 (qui di seguito: il DF del 1955). Tenuto conto dell’evoluzione alla quale si è assistito negli ultimi decenni e dell’aumento dei vari tipi di attori internazionali, queste basi sono progressivamente diventate insufficienti. Appare inoltre opportuno riunire in una sola base legale i differenti testi esistenti e le decisioni prese in materia dal Consiglio federale nel corso degli anni. Si è dunque imposto l’imperativo della legge federale di cui nel presente rapporto.
La legge è volta a disciplinare, nell’ambito della politica dello Stato ospite, il conferimento di privilegi, immunità e facilitazioni, nonché di aiuti finanziari e l’attuazione di altre misure di sostegno. Sono fatti salvi, nel capoverso 2, privilegi, immunità e facilitazioni come pure i contributi finanziari retti dal diritto internazionale o da altre leggi federali.
La nuova legge mira a conferire al Consiglio federale i mezzi necessari all’attuazione di una politica dello Stato ospite coerente, trasparente e improntata a una visione prospettica, finalizzata al mantenimento della "Ginevra internazionale" – intesa in senso lato, ovvero includendo non solo la regione del Lemano propriamente detta, bensì anche Berna (UPU e OTIF) e Basilea (BRI) – e a uno sviluppo armonioso del ruolo del nostro Paese quale Stato ospite. Non bisogna dimenticare, d’altra parte, gli impegni assunti dalla Svizzera nell’ambito delle convenzioni a cui è parte, come, per esempio, la Convenzione di Vienna del 24 aprile 1961 sulle relazioni
8 RS 192.12