Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/17: Legge federale su i privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite (legge sullo Stato ospite, LSO) · 54 pagine

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diplomatiche9, la Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari10, la Convenzione dell’8 dicembre 1969 sulle missioni speciali11 né gli accordi di sede conclusi con le organizzazioni internazionali stabilite sul suo territorio. Per giunta, i trattati che istituiscono le organizzazioni internazionali o altri trattati multilaterali non di rado prevedono privilegi, immunità e facilitazioni che gli Stati parte sono tenuti ad accodare agli organi istituiti dal trattato, al loro personale, ai rappresentanti degli Stati parte e a tutte le persone chiamate a svolgere funzioni ufficiali presso i suddetti organi. Tali impegni sono vincolanti dal momento dell’adesione. Parimenti, i trattati internazionali ai quali la Svizzera è parte possono prevedere obblighi finanziari, in particolare i contributi ordinari che gli Stati membri – tra cui la Svizzera - devono versare.

Come già esplicitato dal Consiglio federale nel suo messaggio del 28 luglio 1955 a sostegno dell’adozione da parte Parlamento del decreto federale del 195512, "une organisation internationale, fondée sur un traité entre Etats, jouit, d’après le droit international, d’un certain nombre de privilèges dans l’Etat où elle a fixé son siège; il est d’usage qu’elle conclue avec cet Etat un accord précisant les modalités de ces privilèges. Il n’est en effet pas possible de soumettre une telle organisation, dont sont membres des Etats, à toutes les dispositions du droit national de l’Etat où elle a son siège principal ou un siège accessoire. S’il en était autrement, cet Etat serait en mesure d’intervenir de façon directe ou indirecte dans l’activité de l’organisation. A l’honneur qu’un Etat a d’accueillir sur son territoire une organisation internationale correspond donc l’obligation, consacrée par le droit des gens, de la mettre en mesure d’exercer son activité avec toute l’indépendance nécessaire".

Così, nel corso dei decenni, la comunità internazionale ha messo in opera una prassi costante per la concessione di privilegi, immunità e facilitazioni alle organizzazioni intergovernative e ad altre strutture internazionali stabilite sul territorio degli Stati che la compongono, al fine di consentire a questi organismi di adempiere il loro mandato internazionale senza dover subire alcun influsso da parte dello Stato ospite.

2.3 Capitolo 2: Privilegi, immunità e facilitazioni

2.3.1 Beneficiari

L’articolo 2 indica i beneficiari di privilegi, immunità e facilitazioni: si tratta di beneficiari istituzionali, ovvero degli organi internazionali enumerati nell’elenco al capoverso 1. Le organizzazioni internazionali non governative (OING), come per esempio le federazioni sportive internazionali, non figurano tra i beneficiari ai sensi di questa disposizione.

La prassi e le convenzioni internazionali pertinenti contemplano sempre la concessione di privilegi, immunità e facilitazioni non soltanto all’organo medesimo, bensì anche a tutte le persone che presso tale organo svolgono funzioni ufficiali di qualsiasi genere, in maniera provvisoria o permanente, come pure alle persone che le accompagnano. Lo scopo di tali privilegi e immunità non è di favorire i singoli individui, bensì di garantire l’adempimento efficiente delle loro funzioni ufficiali. Quindi,

9 RS 0.191.01

10 RS 0.191.02

11 RS 0.191.2

12 FF 1955 II 389 segg.