Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/17: Legge federale su i privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite (legge sullo Stato ospite, LSO) · 54 pagine

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Un’organizzazione intergovernativa è sempre dotata di personalità giuridica internazionale, conferitale dal trattato che l’ha istituita. Non è questo il caso di un’istituzione internazionale, che tuttavia gode di una posizione particolare nelle relazioni internazionali. Si possono citare a titolo di esempio istituzioni come l’Organizzazione sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), il Comitato internazionale della Croce rossa (CICR), la Federazione internazionale delle società della Croce Rossa e della Mezza Luna Rossa (FISCR) o il Fondo globale AIDS, tubercolosi e malaria (GFATM). Il Consiglio federale ha concluso un accordo di sede con ciascuna di queste tre istituzioni internazionali – e precisamente il 19 marzo 1993 con il CICR14, il 29 novembre 1996 con la FISCR15 e il 13 dicembre 2004 con il GFATM16- fondandosi sul DF del 1955. A suo tempo, le Commissioni della politica estera dei due Consigli, consultate sul principio della conclusione di un accordo di sede con il CICR, non avevano formulato alcuna obiezione circa l’approvazione del suddetto accordo di sede da parte del Consiglio federale in virtù della competenza conferitagli da tale decreto.

Un’istituzione internazionale è un elemento importante nelle relazioni internazionali. Se, al momento della creazione, i membri hanno preferito non farne un’organizzazione intergovernativa vera e propria, in genere è per ragioni politiche che successivamente, di fronte allo sviluppo delle attività dell’istituzione nel corso degli anni, hanno perso parte della loro pertinenza. A un certo momento i membri dell’istituzione possono risentire la necessità di conferirle, in seno alla comunità internazionale, una posizione diversa che giustifichi la necessità di accordarle privilegi, immunità e facilitazioni che non era sembrati necessari all’epoca della fondazione, ma non possono trasformarla ufficialmente in organizzazione intergovernativa, generalmente per motivi politici e per timore di compromettere l’equilibrio raggiunto in seno all’istituzione stessa. È attualmente il caso dell’OSCE: i membri cercano i mezzi di accordare all’organizzazione privilegi immunità e facilitazioni resisi necessari al suo funzionamento, ma si scontrano con le difficoltà giuridiche di tale impresa. Grazie alla presente legge, la Svizzera intende poter rispondere ad aspettative di questo genere, nell’interesse delle istituzioni in questione come nel suo stesso interesse di Stato ospite.

2.3.1.3 Le organizzazioni internazionali quasi governative (art. 2 cpv. 1 lett. c)

Istituita in virtù del diritto nazionale di uno Stato - in particolare, nel diritto svizzero, sotto forma di associazione o, più raramente, di fondazione - un’organizzazione internazionale semi governativa si situa a metà strada tra l’organizzazione intergovernativa o l’istituzione internazionale e la classica organizzazione non governativa (ONG). Segnatamente, si differenzia dall’ONG perché la maggior parte dei suoi membri sono Stati o entità di diritto pubblico e perché è finanziata principalmente mediante fondi pubblici. Non di rado, questo tipo di organizzazione è, all’origine, l’emanazione di iniziative private che hanno suscitato un interesse sufficiente perché gli Stati vi aderiscano come membri a parte intera. Tuttavia, mentre i membri di un’organizzazione intergovernativa possono essere solo Stati o altre organizzazioni intergovernative, in seno a un’organizzazione internazionale semi governativa Stati e membri non statali possono collaborare in maniera paritetica. Ciò non di meno, il

14 RS 0.192.122.50

15 RS 0.192.122.51

16 RS 0.192.122.818.11