Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/17: Legge federale su i privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite (legge sullo Stato ospite, LSO) · 54 pagine

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le persone di cui all’articolo 2 capoverso 2 non beneficeranno di privilegi, immunità e facilitazioni a titolo personale, ma nell’interesse dell’organo internazionale in questione e godranno di uno statuto privilegiato unicamente nella misura in cui il suddetto organo adempia le condizioni legali disposte dalla legge sullo Stato ospite. Tale principio è d’altronde esplicitamente evocato nel preambolo della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche13.

Le persone che esercitano funzioni ufficiali non possono essere designate in maniera esaustiva perché la definizione dipende dall’atto istitutivo dell’organo interessato, dal tipo di organo in questione (le categorie differiscono tra le varie organizzazioni intergovernative o tra i diversi tribunali internazionali) e dalla prassi internazionale. Basti menzionare, a titolo di esempio, i delegati, il personale, gli esperti, i giudici, procuratori, cancellieri e membri della cancelleria di un tribunale internazionale o di un tribunale arbitrale, le parti di una procedura dinnanzi a un simile tribunale, nonché i loro avvocati, esperti e testimoni. La prassi internazionale prevede d’altronde uno statuto differente secondo la posizione occupata dall’interessato presso il beneficiario istituzionale. Il funzionario di un’organizzazione intergovernativa addetto a compiti amministrativi non beneficerà quindi di privilegi e immunità di portata pari a quelli accordati al segretario generale dell’organizzazione stessa.

2.3.1.1 Le organizzazioni intergovernative (art. 2 cpv. 1 lett. a)

Si tratta delle organizzazioni intergovernative nel senso letterale del termine, quali l’Organizzazione delle Nazioni Unite, le istituzioni specializzate delle Nazioni Unite, l’Associazione europea di libero scambio (AELS) o l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). S’intende per organizzazione intergovernativa un’organizzazione istituita mediante un trattato tra Stati – o tra Stati e organizzazioni intergovernative – che le conferisce personalità giuridica internazionale. Possono aderirvi solo Stati o organizzazioni intergovernative – cioè soggetti di diritto internazionale. I membri perseguono uno scopo comune, in genere duraturo. Un’organizzazione intergovernativa è dotata di organi indipendenti dai suoi membri, in grado di esprimere opinioni autonome rispetto a quelle degli Stati che la compongono; svolge compiti di natura statale e il suo finanziamento è assicurato essenzialmente mediante i contributi dei membri (Stati e organizzazioni intergovernative).

Fondandosi sul DF del 1955, il Consiglio federale ha concluso gli accordi di sede che determinano lo statuto giuridico delle organizzazioni intergovernative con sede principale o secondaria nostro Paese (Allegato 2).

2.3.1.2 Le istituzioni internazionali (art. 2 cpv. 1 lett. b)

Un’istituzione internazionale è molto simile a un’organizzazione intergovernativa, pur non riunendo tutti i criteri definiti dalla prassi internazionale e dalla dottrina. Perciò, il più delle volte la dottrina impiega, per questo tipo di organismo, il termine “organizzazione internazionale”. Tuttavia, per maggiore chiarezza dal punto di vista giuridico, appare necessario designare questo tipo di attore internazionale con un appellativo che gli sia proprio, tanto più che con il termine “organizzazione internazionale” si designano anche le organizzazione intergovernative e talvolta addirittura le organizzazioni internazionali non governative.

13 RS 0.191.01