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Consultazione 2005/26: Legge federale sull'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (LIFSNu) · 6 pagine

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Legge federale sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (LIFSNu)

del ... Avamprogetto

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 90 della Costituzione federale1;

visto il messaggio del Consiglio federale del …….2,

decreta:

Sezione 1: Organizzazione e compiti

Art. 1 Organizzazione

1 L’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (Ispettorato) è un ente federale di diritto pubblico avente personalità giuridica propria.

2 Esso si organizza e si gestisce in modo autonomo e tiene la sua propria contabilità.

3 La sua gestione si fonda sui principi di economia aziendale.

4 Il Consiglio federale determina la sede dell’Ispettorato.

Art. 2 Compiti

1 L’Ispettorato adempie i compiti attribuitigli conformemente alla legislazione sull’energia nucleare, alla legislazione sulla radioprotezione, alla legislazione sulla protezione della popolazione e la protezione civile, nonché alle prescrizioni concernenti il trasporto di merci pericolose.

2 Esso partecipa all’elaborazione di atti normativi nei settori menzionati nel capoverso 1 e rappresenta la Svizzera nei consessi internazionali.

3 Può sostenere progetti di ricerca in materia di sicurezza nucleare.

4 Può coinvolgere terzi per svolgere determinati compiti.

Art. 3 Attività commerciali

L’Ispettorato può eseguire perizie per conto di autorità estere contro un compenso al prezzo di mercato, purché tale attività non comprometta l’adempimento dei suoi compiti.

RS ..........

1 RS 101

2 FF … 2005–......