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Consultazione 2005/26: Legge federale sull'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (LIFSNu) · 6 pagine
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Avamprogetto di legge federale sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare
j. sorveglia la gestione amministrativa;
k. istituisce una revisione interna e provvede al controllo interno;
l. approva il preventivo e il conto annuale;
m. propone al Consiglio federale le indennità che la Confederazione deve versare;
n. presenta il rapporto di gestione (rapporto annuale, bilancio e allegato, conto economico, rapporto di verifica dell’organo di revisione) al Consiglio federale per approvazione.
7 Il consiglio dell’Ispettorato non è autorizzato a impartire istruzioni alla direzione riguardo a questioni tecniche in materia di sicurezza nucleare.
8 Può delegare alla direzione la competenza di concludere singoli affari.
Art. 6 Direttore
1 Il direttore è l’organo operativo.
2 Al direttore sono attribuiti in particolare i seguenti compiti:
a. emanare decisioni;
b. elaborare le basi decisionali del consiglio dell’Ispettorato e rendergli conto periodicamente, senza indugio in caso di eventi particolari;
c. assumere il personale, fatto salvo l’articolo 6 capoverso 6 lettera h;
d. adempiere tutti i compiti che la presente legge non attribuisce a un altro organo.
3 Il regolamento d’organizzazione disciplina i particolari.
Art. 7 Organo di revisione
1 L’organo di revisione è nominato dal Consiglio federale per un quadriennio. Può essere rieletto per un quadriennio supplementare. Il Consiglio federale può revocargli il mandato per gravi motivi.
2 L’indipendenza, l’oggetto e la portata del controllo effettuato dall’organo di revisione esterno si basano sui principi del diritto della società anonima concernenti l’organo di revisione.
Sezione 3: Personale
Art. 8 Condizioni d’assunzione
1 L’Ispettorato assume il suo personale secondo il diritto pubblico.
2 Il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni. Esso tiene conto dell’autonomia di cui l’Ispettorato necessita per adempire i suoi compiti. L’articolo