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Consultazione 2005/26: Legge federale sull'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (LIFSNu) · 6 pagine

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Avamprogetto di legge federale sull’Ispettorato della sicurezza nucleare

Sezione 2: Organi

Art. 4 Organi

Gli organi dell’Ispettorato sono:

a. il consiglio dell’Ispettorato;

b. il direttore;

c. l’organo di revisione.

Art. 5 Consiglio dell’Ispettorato

1 Il consiglio dell’Ispettorato è l’organo di vigilanza interno e strategico.

2 Il consiglio dell’Ispettorato è composto di cinque membri specialisti. È nominato per un periodo di quattro anni. Ogni membro può essere rieletto due volte.

3 Il Consiglio federale nomina il consiglio dell’Ispettorato e ne designa il presidente e il vicepresidente. Il presidente non è autorizzato a esercitare un’attività commerciale né ad assumere una funzione federale o cantonale che potrebbe pregiudicare la sua indipendenza.

4 Stabilisce le indennità versate ai membri del consiglio dell’Ispettorato. L’articolo 6a capoversi 1-5 della legge del 24 marzo 20003 sul personale federale si applica per analogia agli onorari e alle altre condizioni contrattuali pattuite con i membri del consiglio dell’Ispettorato.

5 Il Consiglio federale può, per gravi motivi, revocare il mandato a membri del consiglio dell’Ispettorato.

6 Il consiglio dell’Ispettorato ha in particolare i seguenti compiti:

a. definisce gli obiettivi strategici a scadenza quadriennale, fatta salva l’approvazione da parte del Consiglio federale;

b. stabilisce gli obiettivi in materia di sicurezza;

c. emana il regolamento d’organizzazione;

d. emana il regolamento del personale, fatta salva l’approvazione da parte del Consiglio federale;

e. emana il regolamento sulle tasse e fissa l’ammontare della tassa di vigilanza, fatta salva l’approvazione da parte del Consiglio federale;

f. emana ulteriori disposizioni regolamentari delegate all’Ispettorato;

g. è responsabile per lo sviluppo e l’esercizio di un’adeguata gestione dei rischi;

h. nomina il direttore, fatta salva l’approvazione da parte del Consiglio federale;

i. nomina gli altri membri della direzione, su proposta del direttore;

3 RS 172.220.1