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Consultazione 2005/26: Legge federale sull'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (LIFSNu) · 6 pagine

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Avamprogetto di legge federale sull’Ispettorato della sicurezza nucleare

6a capoversi 1–5 della legge del 24 marzo 20004 sul personale federale si applica per analogia.

Art. 9 Cassa pensioni

Il personale dell’Ispettorato è assicurato presso la Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA.

Sezione 4: Finanziamento e finanze

Art. 10 Capitale di dotazione

La Confederazione può attribuire all’Ispettorato un capitale di dotazione non rimunerato.

Art. 11 Emolumenti e tasse di vigilanza

L’Ispettorato riscuote emolumenti e tasse di vigilanza fondandosi sull’articolo 83 della legge federale del 21 marzo 20035 sull’energia nucleare e sull’articolo 42 della legge federale del 22 marzo 19916 sulla radioprotezione.

Art. 12 Indennità

La Confederazione indennizza l’Ispettorato per le prestazioni da essa commissionate.

Art. 13 Tesoreria

1 L’Amministrazione federale delle finanze (AFF) amministra le liquidità dell’Ispettorato nell’ambito della sua tesoreria centrale.

2 Accorda all’Ispettorato prestiti a tassi d’interesse di mercato per assicurargli la liquidità necessaria all’adempimento dei suoi compiti di cui all’articolo 2.

3 L’AFF e l’Ispettorato convengono i dettagli di tale collaborazione.

Art. 14 Riserve e accantonamenti

Gli utili realizzati dall’Ispettorato sono impiegati per la costituzione di riserve, segnatamente per coprire i rischi di perdite e per accantonamenti a favore di progetti e investimenti pianificati. Qualora l’entità delle riserve superi il preventivo annuale, gli emolumenti e le tasse di vigilanza sono adeguati di conseguenza.

Art. 15 Rendiconto

1 Il rendiconto dell’Ispettorato illustra in modo completo la sua situazione patrimoniale, finanziaria e di reddito.

4 RS 172.220.1

5 RS 732.1

6 RS 814.50