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Consultazione 2005/26: Legge federale sull'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (LIFSNu) · 6 pagine
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Avamprogetto di legge federale sull’Ispettorato della sicurezza nucleare
6a capoversi 1–5 della legge del 24 marzo 20004 sul personale federale si applica per analogia.
Art. 9 Cassa pensioni
Il personale dell’Ispettorato è assicurato presso la Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA.
Sezione 4: Finanziamento e finanze
Art. 10 Capitale di dotazione
La Confederazione può attribuire all’Ispettorato un capitale di dotazione non rimunerato.
Art. 11 Emolumenti e tasse di vigilanza
L’Ispettorato riscuote emolumenti e tasse di vigilanza fondandosi sull’articolo 83 della legge federale del 21 marzo 20035 sull’energia nucleare e sull’articolo 42 della legge federale del 22 marzo 19916 sulla radioprotezione.
Art. 12 Indennità
La Confederazione indennizza l’Ispettorato per le prestazioni da essa commissionate.
Art. 13 Tesoreria
1 L’Amministrazione federale delle finanze (AFF) amministra le liquidità dell’Ispettorato nell’ambito della sua tesoreria centrale.
2 Accorda all’Ispettorato prestiti a tassi d’interesse di mercato per assicurargli la liquidità necessaria all’adempimento dei suoi compiti di cui all’articolo 2.
3 L’AFF e l’Ispettorato convengono i dettagli di tale collaborazione.
Art. 14 Riserve e accantonamenti
Gli utili realizzati dall’Ispettorato sono impiegati per la costituzione di riserve, segnatamente per coprire i rischi di perdite e per accantonamenti a favore di progetti e investimenti pianificati. Qualora l’entità delle riserve superi il preventivo annuale, gli emolumenti e le tasse di vigilanza sono adeguati di conseguenza.
Art. 15 Rendiconto
1 Il rendiconto dell’Ispettorato illustra in modo completo la sua situazione patrimoniale, finanziaria e di reddito.