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Consultazione 2005/26: Legge federale sull'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (LIFSNu) · 6 pagine
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Avamprogetto di legge federale sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare
2 Esso è stabilito secondo i principi generali dell’essenzialità, della comprensibilità, della continuità e dell’espressione al lordo e si basa su standard generalmente riconosciuti.
3 Le norme in materia d’iscrizione a bilancio e di valutazione derivanti dai principi in materia di presentazione dei conti devono essere espressamente indicate.
4 Il Consiglio federale può emanare prescrizioni relative alla presentazione dei conti dell’Ispettorato.
Art. 16 Responsabilità
La responsabilità dell’Ispettorato per il comportamento dei suoi organi e del suo personale è retta dalla legge del 14 marzo 19587 sulla responsabilità.
Art. 17 Esenzione fiscale
1 L’Ispettorato è esentato da qualsiasi imposta federale, cantonale o comunale.
2 Sono fatte salve le disposizioni relative all’imposta sul valore aggiunto, all’imposta preventiva e alle tasse di bollo.
Sezione 5: Vigilanza
Art. 18
1 L’Ispettorato sottostà alla vigilanza del Consiglio federale.
2 Sono fatte salve le attribuzioni legali del Controllo federale delle finanze, nonché l’alta vigilanza del Parlamento.
Sezione 6: Disposizioni finali
Art. 19 Trasferimento di diritti e obblighi
1 L’Ispettorato acquisisce personalità giuridica con l’entrata in vigore della presente legge. A contare da tale data, sostituisce la Divisione principale per la sicurezza degli impianti nucleari (DSN).
2 Il Consiglio federale specifica i diritti, gli obblighi e i valori trasferiti all’Ispettorato, fissa la data dell’entrata in vigore degli effetti giuridici e approva il bilancio di apertura. Il trasferimento e le iscrizioni necessarie sono esenti da imposte e da emolumenti.
3 Qualora i fondi necessari per l’adempimento dei compiti dell’Ispettorato non siano ancora disponibili all’entrata in vigore della presente legge, l’Ispettorato può dispor-