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Consultazione 2005/26: Legge federale sull'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (LIFSNu) · 6 pagine

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Avamprogetto di legge federale sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare

2 Esso è stabilito secondo i principi generali dell’essenzialità, della comprensibilità, della continuità e dell’espressione al lordo e si basa su standard generalmente riconosciuti.

3 Le norme in materia d’iscrizione a bilancio e di valutazione derivanti dai principi in materia di presentazione dei conti devono essere espressamente indicate.

4 Il Consiglio federale può emanare prescrizioni relative alla presentazione dei conti dell’Ispettorato.

Art. 16 Responsabilità

La responsabilità dell’Ispettorato per il comportamento dei suoi organi e del suo personale è retta dalla legge del 14 marzo 19587 sulla responsabilità.

Art. 17 Esenzione fiscale

1 L’Ispettorato è esentato da qualsiasi imposta federale, cantonale o comunale.

2 Sono fatte salve le disposizioni relative all’imposta sul valore aggiunto, all’imposta preventiva e alle tasse di bollo.

Sezione 5: Vigilanza

Art. 18

1 L’Ispettorato sottostà alla vigilanza del Consiglio federale.

2 Sono fatte salve le attribuzioni legali del Controllo federale delle finanze, nonché l’alta vigilanza del Parlamento.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 19 Trasferimento di diritti e obblighi

1 L’Ispettorato acquisisce personalità giuridica con l’entrata in vigore della presente legge. A contare da tale data, sostituisce la Divisione principale per la sicurezza degli impianti nucleari (DSN).

2 Il Consiglio federale specifica i diritti, gli obblighi e i valori trasferiti all’Ispettorato, fissa la data dell’entrata in vigore degli effetti giuridici e approva il bilancio di apertura. Il trasferimento e le iscrizioni necessarie sono esenti da imposte e da emolumenti.

3 Qualora i fondi necessari per l’adempimento dei compiti dell’Ispettorato non siano ancora disponibili all’entrata in vigore della presente legge, l’Ispettorato può dispor-

7 RS 170.32