Rapporto sui risultati

Consultazione 2005/37: Disposizioni esecutive dei provvedimenti di accompagnamento riguardanti la libera circolazione delle persone · 49 pagine

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¾ riscossione delle multe pronunciate

Il Cantone di Argovia sottolinea che la verifica dell’osservanza dell’obbligo di notifica è fondamentale per il controllo delle condizioni lavorative e salariali. Soltanto se i lavoratori stranieri sono stati annunciati correttamente le autorità competenti possono verificare se essi ricevono i salari minimi obbligatori usuali nel luogo e per la professione e se le altre condizioni lavorative sono conformi alle prescrizioni del diritto svizzero.

Secondo l’AUSL, le modifiche delle disposizioni d’esecuzione non devono limitarsi al settore pubblico e alla funzione degli ispettori ma, in virtù delle competenze e del compito generale di vigilanza del Seco sull’attuazione delle misure di accompagnamento, devono riguardare anche le Commissioni paritetiche.

Il PS, l’Unione sindacale svizzera e l’UNIA valutano favorevolmente la definizione dei compiti degli ispettori. Propongono tuttavia di aggiungere in questo articolo l'obbligo per gli ispettori di informare gli organi paritetici di un contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale nel caso in cui constatino infrazioni nell'ambito di attività di detti organi. Soltanto grazie a una stretta collaborazione tra gli ispettori e i competenti organi paritetici è possibile garantire un’attuazione efficace e non discriminatoria dei contratti collettivi di lavoro.

3.7 Art. 16d Finanziamento degli ispettori

Per quanto riguarda la retribuzione degli ispettori, l’AUSL propone di definire un budget globale per le spese di cui Cantoni potranno disporre liberamente per organizzare l'attuazione delle misure in funzione dei loro bisogni. Questo parere è condiviso dai Cantoni.

L’Unione sindacale svizzera e il PS accolgono favorevolmente in particolare il capoverso 2, che lascia ai Cantoni margine di manovra per quanto riguarda la collaborazione con gli interlocutori sociali. Il Cantone dei Grigioni si chiede se la collaborazione con gli interlocutori sociali di cui all'articolo 16d capoverso 2 possa comprendere anche la delega di competenze per l'adempimento dei compiti sovrani. A titolo d'esempio, si chiede se un ispettore cantonale possa essere autorizzato a controllare i documenti d'identità dei lavoratori.

Il Cantone di Basilea Campagna chiede di riformulare l’articolo 16d capoverso 2 nel seguente modo:"Il capoverso 1 si applica anche nel caso in cui è stata stabilita una collaborazione tra le autorità cantonali e gli interlocutori sociali". Il Cantone di Friburgo auspica che siano prese a carico anche le spese di equipaggiamento e d’infrastruttura del servizio d'ispezione.