Rapporto sui risultati

Consultazione 2005/37: Disposizioni esecutive dei provvedimenti di accompagnamento riguardanti la libera circolazione delle persone · 49 pagine

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3.2 Art. 8a Contributi alle spese dei controlli

Complessivamente, l'articolo 8a è stato giudicato positivamente. La parità di trattamento tra le imprese nazionali ed estere garantita dall'assoggettamento dei lavoratori distaccati e dei loro datori di lavoro all’obbligo di versare contributi alle spese di controllo e d’esecuzione previsti dai contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale è stata accolta favorevolmente. L’Unione sindacale svizzera valuta inoltre positivamente il chiaro obbligo del datore di lavoro di versare l’importo totale dei contributi dovuti.

In merito a questo articolo sono però state sollevate domande e presentate richieste di completamento. Il Cantone di Ginevra si chiede se la nozione di "importo totale dei contributi" non debba essere esplicitata. A suo parere non è chiaro infatti se ciò significhi che il datore di lavoro debba versare sia i contributi a suo carico sia i contributi a carico dei lavoratori. In tal caso, sarebbe eventualmente auspicata la seguente formulazione: "[....] i datori di lavoro esteri che distaccano lavoratori in Svizzera sono altresì tributari nei confronti degli organi paritetici istituiti dal CCL dell’importo totale dei contributi a carico delle due parti".

I destinatari della consultazione sottolineano, in relazione a questo articolo, l'importanza degli organi paritetici. Questi ultimi hanno un ruolo attivo nell’attuazione delle misure di accompagnamento e ricevono inoltre contributi finanziari. Viene tuttavia criticata la mancanza di una chiara ripartizione dei compiti tra le autorità statali e gli organi paritetici, e ciò pur riconoscendo l'importanza della collaborazione per l’attuazione della legge sui lavoratori distaccati. L'assenza di detta ripartizione crea confusione nella pratica, e questo a maggiore ragione se si considera che né la legge né la documentazione connessa forniscono precisazioni sulle modalità di attuazione da parte degli organi paritetici.

Per quanto riguarda l’articolo 8a, la Commissione professionale paritetica svizzera dell'edilizia e del genio civile (CPPS) sottolinea l'importanza fondamentale per gli organi d’esecuzione paritetici dell’articolo 2 capoverso 2quaterdella legge sui lavoratori distaccati concernente l’imposizione di una pena convenzionale in caso di infrazione del contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale. Il problema è che gli organi paritetici non dispongono della competenza giuridica per pronunciare decisioni giuridicamente vincolanti; nel caso in cui si tratta di far applicare in ambito civile una pena convenzionale a un datore di lavoro estero rimane aperta la questione del foro. Lo stesso vale in caso di mancato pagamento delle spese di perfezionamento professionale o delle spese d’esecuzione.

Anche il Canton Ticino solleva simili domande. Esso osserva che occorre definire chiaramente le modalità di riscossione delle spese di controllo da parte delle Commissioni paritetiche. Si chiede inoltre se il mancato pagamento delle spese di controllo costituisca un'infrazione all’articolo 9 della legge sui lavoratori distaccati.