Rapporto sui risultati

Consultazione 2005/37: Disposizioni esecutive dei provvedimenti di accompagnamento riguardanti la libera circolazione delle persone · 49 pagine

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3.3 Art. 9 cpv. 1 Indennità degli interlocutori sociali

Per quanto riguarda l'articolo 9, si tratta di una modifica puramente redazionale in seguito all'introduzione dell'abbreviazione "CCL" nell'articolo 8a. La Commissione professionale paritetica svizzera dell'edilizia e del genio civile (CPPS) segnala inoltre, a proposito dell’articolo 9, che nell'articolo 2 capoverso 2quater e nell'articolo 7 capoverso 1 lettera a della legge sui lavoratori distaccati nonché nell'articolo 8a dell'ordinanza sui lavoratori distaccati si fa riferimento agli organi paritetici. L’articolo dovrebbe quindi intitolarsi "Indennità degli organi paritetici".

3.4 Art. 16a Numero di ispettori

Molti e in parte controversi i pareri formulati in merito a questo articolo. I Cantoni, sostenuti dall'Associazione degli uffici svizzeri del lavoro (AUSL), si dimostrano alquanto critici rispetto alla prescrizione di un numero di ispettori e dei criteri per determinare tale numero. Anche le associazioni padronali e l'UDC condividono quest'opinione. Un Cantone afferma addirittura che l'articolo in questione si basa su criteri di economia pianificata.

I rappresentanti dei lavoratori e il PS approvano l'articolo 16a. A loro avviso, tuttavia, i criteri enumerati dovrebbero consentire di stabilire in modo più preciso il numero necessario di ispettori. Auspicherebbero inoltre una più precisa ponderazione dei criteri; il numero di posti di lavoro nel Cantone dovrebbe risultare chiaramente prioritario. Anche la Commissione professionale paritetica svizzera dell'edilizia e del genio civile (CPPS) ritiene solo parziale l'utilità dei criteri enumerati all'articolo 16a. Non è chiaro come la quota di manodopera straniera presente sul mercato cantonale del lavoro possa influire sull'intensità dei controlli nell'ambito della legge sui lavoratori distaccati.

Travail.Suisse rammenta la promessa fatta, nell'ambito della campagna referendaria sull’estensione della libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri dell'UE, di assumere a livello nazionale circa 150 ispettori per i controlli contro il dumping salariale. Travail.Suisse sottolinea che tale promessa debba essere concretizzata entro l’inizio del 2006.

Il PLR ritiene che gli ispettori debbano intervenire soltanto nel caso in cui sospettino situazioni di dumping salariale. A suo avviso, bisognerebbe sfruttare in modo sistematico le sinergie possibili con altri ispettori del mercato del lavoro ed occorre evitare qualsiasi dirigismo statale.

L'Associazione degli uffici svizzeri del lavoro (AUSL) raccomanda di lasciare alle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro l'indispensabile margine di manovra per l'organizzazione dell'attuazione delle misure di accompagnamento in modo che possano definire una struttura organizzativa rispondente alle esigenze cantonali. A suo parere sarebbe opportuno stabilire, al posto di un numero determinato di ispettori, un budget globale per le spese di cui i Cantoni possono disporre per organizzare l'attuazione delle misure in funzione dei loro bisogni. La maggior parte dei Cantoni condivide questa posizione.