Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/44: Revisione del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima e diritto contabile) · 127 pagine
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riveste pertanto grande importanza per la formazione della volontà in seno all'assemblea generale.
La revisione del 1991 ha rivisto le disposizioni concernenti la cosiddetta rappresentanza istituzionale (rappresentanza da parte degli organi sociali / rappresentanza da parte di una persona indipendente / rappresentanza da parte del depositario; si vedano gli art. 689c segg. CO). L'introduzione dell'obbligo per le banche di chiedere istruzioni ha portato a un miglioramento della situazione, ma la normativa sulla rappresentanza da parte del depositario permane oggettivamente insoddisfacente. Spesso gli azionisti non sono consapevoli del fatto che il contratto di deposito prevede il conferimento di poteri di rappresentanza alla banca. Accade inoltre di frequente che il deponente non risponda alla banca che gli chiede istruzioni in merito all'esercizio del diritto di voto (art. 689d cpv. 1 CO).
Problemi in relazione con la rappresentanza del diritto di voto emergono anche nelle società di piccole dimensioni, nel caso in cui vi sia una lite tra gli azionisti e la rappresentanza possa essere affidata unicamente ad altri azionisti. In simili casi la giurisprudenza riconosce già oggi, a determinate condizioni, il diritto alla designazione di un rappresentante indipendente51.
A seguito di interventi parlamentari che lamentavano lacune in relazione con la rappresentanza del diritto di voto52, l'Ufficio federale di giustizia ha affidato a due rapporti peritali il compito di valutare la necessità di legiferare in merito53.
L'avamprogetto contiene le seguenti proposte di revisione (si vedano gli art. 689c seg.;
n. 3.1.29):
− la rappresentanza del diritto di voto potrà essere ristretta agli azionisti unicamente
nelle società non quotate in borsa;
− in tal caso, se un azionista ne fa richiesta dovrà essere designato un rappresentan-
te indipendente;
− la rappresentanza da parte del depositario e quella da parte degli organi sociali
(art. 689c CO) vengono soppresse;
− le società con azioni quotate in borsa sono tenute a designare un rappresentante
indipendente. Se gli azionisti non gli impartiscono istruzioni, il rappresentante si astiene.
51 Decisione dell'Handelsgericht del Cantone di Argovia del 26 gennaio 2001, ZBGR 2002 n. 43.
52 In merito si veda il n. 1.3; in particolare 02.407 n Iniziativa parlamentare del Gruppo dell'Unione democratica di centro, «Società quotate in borsa. Nuova normativa in materia di trasferimento dei diritti societari».
53 BÖCKLI / HUGUENIN / DESSEMONTET, Expertenbericht der Arbeitsgruppe «Corporate Governance» zur Teilrevision des Aktienrechts, Zurigo 2004, pag. 125 segg., 188 segg.