Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/44: Revisione del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima e diritto contabile) · 127 pagine
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Semplici affermazioni non sono a tal fine sufficienti: occorre infatti convincere il giudice che si è probabilmente in presenza di una violazione del diritto e di un pregiudizio46. Se tale condizione è soddisfatta, una disamina circostanziata della situazione rientra quasi sempre nell'interesse della società. L'avamprogetto dimezza pertanto la soglia attualmente prevista per l'istituzione di una verifica speciale. L'istituzione di un esame speciale potrà infatti essere chiesta da azionisti che rappresentino almeno il 5 per cento del capitale azionario o detengano azioni per un valore nominale di un milione di franchi (art. 697b cpv. 1 n. 1 e 2). Poiché nell'ambito delle società quotate in borsa tali criteri possano costituire un ostacolo considerevole, si prevede inoltre che possano chiedere l'istituzione di un esame speciale gli azionisti che dispongano di azioni per un valore di borsa pari a due milioni di franchi (art. 697b cpv. 1 n. 3).
Se l'assemblea generale o il giudice dispone un esame speciale, secondo l'avamprogetto le spese che ne derivano sono sostenute della società (art. 697g). Viene stralciata la disposizione che fa salve circostanze particolari, in quanto oggettivamente superflua e fonte di incertezza. Resta riservato l'abuso di diritto.
− Diritto di convocare l'assemblea generale e di far iscrivere un oggetto all'ordine del giorno
L'avamprogetto modifica le norme sul diritto di convocare l'assemblea generale e di far iscrivere un oggetto all'ordine del giorno (art. 699 segg.; si veda il n. 3.1.37). Come per l'esame speciale (si veda sopra), vengono ridotte le soglie di sbarramento previste per l'esercizio di tale diritto, subordinando nondimeno il diritto di convocare l'assemblea alla condizione che ne facciano richiesta azionisti le cui azioni raggiungano un valore di borsa pari a 5 milioni di franchi47. Se gli azionisti lo richiedono, il consiglio d'amministrazione deve ora convocare l'assemblea generale entro 30 giorni48.
− Diritto di eleggere i membri del consiglio d'amministrazione
La prassi di eleggere l'intero consiglio d'amministrazione per un mandato di durata relativamente lunga è ampiamente diffusa. Tale modo di procedere è tuttavia in contrasto con i principi del governo societario e comporta una restrizione dei diritti di voto degli azionisti. L'avamprogetto prevede pertanto che ogni anno si proceda all'elezione di ogni singolo amministratore (art. 710; si veda il n. 3.1.41). È fatto salvo il diritto dell'assemblea generale e dei membri del consiglio d'amministrazione di revocare il mandato degli amministratori in qualsiasi momento (si veda l'art. 705 CO).
46 Messaggio sulla revisione del diritto della società anonima, FF 1983 II 713, in particolare 887.
47 Le condizioni cui è subordinato il diritto di far iscrivere un oggetto all'ordine del giorno coincidono in toto con quelle previste per l'istituzione di un esame speciale.
48 Sono inoltre state riviste le condizioni relative all'azione di scioglimento (art. 736; si veda il n. 3.1.47).